• Attività di polizia giudiziaria

    Nello svolgimento dei compiti di istituto, il personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera può «imbattersi» in fatti concreti costituenti reato e trovarsi, di conseguenza, costretto ad esercitare "funzioni di polizia giudiziaria" (art. 55 c.p.p.).

  • Attività di pubblica sicurezza

    L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e le relative attività d’istituto sono disciplinate dalla Legge 1 aprile 1981, n.

  • Gli ausiliari della P.G.

    La Polizia Giudiziaria nell’ambito della loro competenza può trovarsi, quando agisce o di iniziativa o su delega del Pubblico Ministero, nella necessità di compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche che essa non possiede.

  • Le fasi dell'attività di p.g.

    La Polizia Giudiziaria è «soggetto» procedimentale, ma non anche parte processuale. E’ soggetto perché, nella fase pre-processuale, è titolare di proprie potestà e funzioni investigative, anche parzialmente autonome da quelle del P.M.

  • La competenza agli atti della P.G.

    Gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a competenza generale o limitata (fra cui gli appartenenti al Corpo) sono legittimati a compiere, sia pure per accertare solo determinate categorie di reati, tutti gli atti di polizia giudiziaria.

  • Responsabilità disciplinare

    Le norme di attuazione del Codice di procedura penale (artt. 16-19) regolamentano il tema delle "sanzioni disciplinari" che possono essere applicate agli Ufficiali ed agli Agenti di polizia giudiziaria che, violando le norme relative all’esercizio delle loro «funzioni», e cioè: 

  • Intervento della P.G: modus operandi

    Quando un "Ufficiale" o "Agente" di polizia giudiziaria interviene nei confronti di un soggetto sospettato di un reato o nel momento in cui sta commettendo un reato:

  • Il fine operativo della P.G.

    La Polizia Giudiziaria è centro propulsivo del procedimento penale e, come soggetto del procedimento, ha la titolarità di poteri investigativi che sono autonomi fino a quando il P.M., cui essa deve riferire la notizia di reato sensa ritardo, non abbia assunto la direzione delle indagin ed impartito le direttive necessarie (art. 348 c.p.p.).

  • Competenza operativa

    Il personale di Polizia Giudiziaria è costituito dai soggetti obbligati per legge ad esperire indagini per accertare reati oltre che a sporgere denuncia (art. 361 c.p.)
    Non hanno qualità di organo di polizia giudiziaria, invece, tutti quei Pubblici Ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che pur avendo l’obbligo di denuncia (art. 331), non hanno il potere-dovere di compiere attività investigativa processuale.

  • Organismi e strutture

    Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte, nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, da tutti coloro cui il Codice di procedura penale o specifiche leggi attribuiscono la «qualifica» di Ufficiali o Agenti di polizia giudiz