Attività tecnico/amministrativa di controllo e vigilanza
Prima di parlare dell’attività di controllo tecnico/amministrativo, non si può evitare di fare un cenno a quella che è l’azione normativa e regolamentatrice dell’Autorità Marittima locale svolta dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio.
Forti delle competenze che la vigente legislazione affida alle predette Autorità in materia di inquinamento del mare e delle acque portuali di giurisdizione, nonché della sicurezza delle operazioni commerciali delle merci pericolose, le stesse hanno provveduto ad emanare, senza eccezioni, apposite Ordinanze, aventi valore di legge giusta art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, al fine di regolamentare, fra l’altro, le procedure di attuazione dei controlli relativi alla movimentazione delle merci inquinanti liquide alla rinfusa, di cui agli Allegati I e II della Marpol ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi di bordo, di cui agli Allegati III, IV e V della suddetta Marpol, nonché al D.lgs. 24/06/2003 n. 182.
Per poter svelare, l’intreccio dei molteplici controlli e verifiche a cui devono sottoporsi le navi durante la loro navigazione e la loro sosta nei porti nazionali, si ritiene più semplice ed efficace prendere un esempio e spiegarlo.
- Si potrebbe, pertanto, seguire la navigazione, l’accesso, la movimentazione della merce e la partenza di una nave diretta al porto di Porto Torres (Sardegna) provenendo da un porto qualunque del Continente. Al transito delle Boche di Bonifacio, in direzione E-W, la nave dovrà procedere a notificare al sistema “Bonifacio Traffic” la sua posizione, i suoi dati caratteristici ed il suo carico, proseguendo la navigazione nel rispetto delle vigenti norme di “separazione del traffico” attualmente esistenti nelle Bocche. Con questa prima notifica via radio l’Autorità Marittima nazionale (VTSL Guardia Vecchia – Isola di La Maddalena Arcipelago di la Maddalena) è già posta nelle condizioni di conoscere che detta nave è entrata nelle “Bocche” e di seguirne la sua navigazione, monitorata tramite il noto sistema AIS[1] (Automatic Identification Sistem) ed, in un prossimo futuro, tramite il più complesso e completo sistema ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Prima di giungere nel porto di Porto Torres, qualora trattasi di nave con merci pericolose a bordo, la stessa dovrà aver trasmesso, alla Capitaneria di Porto Torres, il cosiddetto messaggio HAZMAT, laddove avrà dovuto specificare i dati del proprio carico, nonché la cosiddetta “Lista di Controllo”, laddove, fra l’altro, avrà dovuto segnalare tutte le eventuali deficienze tecniche della nave stessa e le possibili problematiche inerenti il suo carico pericoloso. Ma non basta, con l’entrata in vigore del D.Lsg 182/2003, dovrà aver inviato, e questo per tutte le navi indipendentemente dal loro carico, anche il messaggio di “Notifica dei rifiuti di bordo”, laddove avrà fatto conoscere il quantitativo di quelli ritenuti a bordo rispetto al quantitativo massimo contenibile.
Una volta accertata, diciamo, la non pericolosità ambientale della nave in questione la stessa verrà fatta accedere in porto. Qualora dovesse trattarsi di nave petroliera o chimichiera l’attività di controllo e vigilanza ai fini dell’antinquinamento, non si fermerà certo qui. Naturalmente è verso queste navi che dovrebbe concentrarsi lo sforzo maggiore di tutta l’attività in questione, sia essa di fonte privatistica che pubblica.
Tutte le navi, a prescindere dalle dimensioni e dalla stazza, approssimandosi alla zona delle Bocche, prima di entrare nel canale di transito, per quanto possibile, devono mantenersi all’interno delle due «aree precauzionali» poste alle due estremità del predetto canale di transito, così individuate:
- zona orientale: area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41°22’.05 N – 009°22.85 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti A e B, di cui all’art. 5, rispettivamente con i punti: 41°26’.9 N – 009°24’.5 E e 41°19’.31 N – 009°28’.40 E;
- zona occidentale: area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41°17’.96 N – 009°06’.33 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti E e D, di cui all’art. 5, rispettivamente con i punti 41°21’.37 N – 009°01’.47 E e 41°13’.57 N – 009°03.15 E.
Tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 20 metri che transitano nelle Bocche di Bonifacio in direzione Est-Ovest e viceversa debbono, per quanto possibile, procedere mantenendosi all’interno del canale di transito delimitato dai seguenti punti geografici:
- A 41° 22’.55 N - 009°22’.38 E
- B 41° 21’.58 N - 009°23’.30 E
- C 41° 16’.75 N - 009°15’.75 E
- D 41° 16’.75 N - 009°06’.18 E
- E 41° 18’.00 N - 009°15’.25 E
navigando sulla destra della linea mediana.
È fatto obbligo a tutte le navi che intendano transitare nelle Bocche di Bonifaacio in direzione Est-Ovest e viceversa, di comunicare tale loro intenzione con la seguente procedura:
- trasmettere in radiofonia (VHF ca. 10, riserva can. 16) a «Bonifacio Traffic» un rapporto contenete i seguenti dati:
- nome della nave, indicativo di chiamata o numero IMO;
- gruppo data orario in UTC e posizione;
- rotta e velocità;
- pescaggio;
- tipo di carico, solo nel caso si tratti di prodotti petroliferi, sostanze pericolose o inquinanti, comunque trasportate;
- difetti o danni, qualora presenti agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave.
Il rapporto è reso nel rispetto del formato riportato in annesso;
- il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui al precedente art. 4, ovvero quando passi le seguenti linee:
- linea congiungente il beacon di Capo de Feno (Corsica) con il punto 41°19’.18 N – 009°06’.51 E, ovvero il beacon di Capo Testa (Sardegna) con il punto 41°16’.75 N – 009°06’.18 E, per navi con rotta Est-Ovest;
- linea congiungente Punta Rondinara (Corsica) con il punto 41°22’.55 N – 009°22’.38 E, ovvero Punta Galera (Sardegna) con il punto 41°21’.58 N – 009°23’.30 E, per navi con rotta Ovest-Est.
Fermo restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, è fatto obbligo a tutte le navi che navighino nelle Bocche di Bonifacio di osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:
- dovrà essere assicurato l’ascolto continuo in VHF, sul canale 10;
- la navigazione dovrà effettuarsi con particolare cautela;
- ogni nave deve costantemente controllare la propria posizione e comunicarla a richiesta di «Bonifacio Traffic»;
- comunicare immediatamente a «Bonifacio Traffic» ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo che intervenga successivamente all’invio del rapporto di cui al precedente comma 1.
L’ossevanza delle prescrizioni e procedure dettate nei punti che precedono non esime la nave in navigazione nelle Bocche di Bonifacio dal conformarsi alle norme del COLREG.
[1] Il sistema di terra A.I.S. (Automatic Identification Sistem) è stato attivato con il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 che ha recepito la Direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione. Il sietma consente di realizzare una corrispondenza tra il bersaglio monitorato e gli elementi reali identificativi della nave e, quindi, necessario anche per garantire la security marittima nazionale e la port security . Il sistema è costituito attualmente di n. 46 stazioni installate presso siti remoti che garantiscono la copertura delle acque nazionali fino a 50/70 miglia dalla costa e da trasponder installati a bordo delle navi. Le informazioni AIS vengono inviate tramite segnali radio in banda VHF, con la centralizzazione presso il Server nazionale presente presso la Centrale operativa del Comandoi generale e da questi, trasmesse ad altri utenti istituzionali nazionali ed internazionali.