Azioni da richiedere ed informazioni da fornire al Comandante di una nave che richiede assistenza
Allorquando un’autorizzazione di accesso ad un luogo rifugio è richiesta, lo Stato costiero non è affatto tenuto ad accordarlo. Portare infatti, una nave in un luogo rifugio sottocosta in una zona sensibile, come le zone di grande valore ecologico suscettibile di essere colpito da eventuale inquinamento, può comportare alcuni rischi per lo Stato costiero, sia dal punto di vita economico che sociale (risorse attrattive e turistiche). Le Autorità locali e le popolazioni rivierasche potrebbero essere riluttanti ad eccettare navi sinistrate o danneggiate nella loro area di responsabilità proprio in virtù del potenziale danno ambientale e minaccia per la sicurezza pubblica.
Il contatto nave – Autorità Stato costiero per il trasferimento dei dati in ordine alla valutazione della situazione reale e delle ragioni per cui la nave ha bisogno di assistenza è reso possibile dall’intermediario del «Servizio Assistenza Marittima» (M.A.S.)[1] dello Stato costiero il quale notifica al Comandante i mezzi e le misure che egli può mettere a disposizione per l’assistenza o l’accoglienza della nave. In attesa che venga individuato ufficialmemte il Servizio Assistenza Marittima (MAS), la responsabilità di acquisire le notizie e costituire il punto di contatto tra il comando di bordo e le Autorità dello Stato costiero sono devolute alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, in veste di MAS.
Il Comandante della nave, valutata la situazione con l’aiuto della sua Compagnia, dovrà fornire alla Sala Operativa, oltre che i dati identificativi dell’unità, una stima delle conseguenze del sinistro (specificando se trattasi di guasto meccanico o strutturale, alterazione della stabilità, incendio a bordo estinto o ancora in atto, esplosione o collisione o incaglio, minaccia di inquinamento o inquinamento in atto). Sarà compito del Comandante dell’unità fornire, altresì, alla Sala Operativa - sulla base della valutazione delle condizioni meteo-marine, le probabilità e le possibili conseguenze di un potenziale incidente, tenendo conto della qualità e quantità di carico e carburante presente a bordo – precise indicazioni circa l’attuale posizione della nave, l’eventuale prosecuzione del viaggio oppure il raggiungimento di un luogo di rifugio.
Sarà cura della Sala Operativa – una volta acquisite le informazioni necessarie al fine della valutazione della reale situazione in cui versa la nave – fornire al Comandante dell’unità le indicazioni neccessarie in ordine ai servizi disponibili nell’area di giurisdizione, specificando se gli stessi potranno essere garantiti in mare aperto oppure in un luogo rifugio.
In caso di inquinamento o imminente pericolo di inquinamento il Capo del Compartimento Marittimo interessato, dovrà provvedere ex art. 11 L. 31 dicembre 1982, n. 789 ad emettere apposita “Diffida”, attivando la procedura di “analisi” dei dati acquisiti al fine di valutare l’opportunità e la possibilità di permettere alla nave di accedere ad un luogo rifugio, qualora ne abbia fatto specifica richiesta.
- Procedura di analisi dei dati acquisiti da parte della Sala Operativa, in veste di MAS
Al fine di procedere alla individuazione di un luogo rifugio idoneo a ricoverare la nave sinistrata ed autoriazzarne l’eventuale accesso dovranno essere presi in considerazione alcuni importanti elementi:
- qualità nautiche della nave interessata;
- natura, quantità e condizione del carburante presente a bordo e del carico, in particolare delle merci pericolose;
- distanza e tempo stimato riguardo ai potenziali luoghi rifugio;
- numero di persone e di equipaggio presenti a bordo, compreso il Comandante ed il relativo stato di affaticamento;
- identificazione e tipologia di assicurazione della nave interessata, compresi i limiti di responsabilità disponibili;
- identificazione o designazione di un rappresentante della Società presso lo Stato italiano;
- valutazioni del Comandante dell’unità in merito alla situazione in atto.
[1] Il servizio Assistenza marittima, così come previsto dalla risoluzione [A.950(23)]