Impugnazioni

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I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati (art. 5 Decreto 29 febbario 2012) ai sensi degli articoli 22 e seguenti (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione; Competenza per il giudizio di opposizione; Giudizio di opposizione) della Legge n. 689/1981.

Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della Licenza di pesca presenta, al Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del «provvedimento giudiziale» che dispone l'annullamento. Il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento giudiziale citato, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo notifica al titolare della Licenza di pesca dandone comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), alla  Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti decurtati, sia derivata la “sospensione” o la “revoca” della Licenza di pesca, il Capo del compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio nel caso di sospensione o la Direzione generale della pesca Marittima e dell’Acquacoltura in caso di revoca, provvedono all'annullamento del provvedimento di sospensione  e dispongono la riconsegna al titolare della licenza di pesca. L'Ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul Registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti di cui al presente articolo.