Espletamento dei servizi di polizia stradale

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L'espletamento dei servizi di "Polizia Stradale" spetta (art. 12 C.d.S.):

  1. in via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato;
  2. alla Polizia di Stato;
  3. alla F.A.dei Carabinieri;
  4. al Corpo della Guardia di Finanza;
  5. alla Forza Armata dei carabinieri;
  6. ai Corpi e ai servizi di polizia municipale nell’ambito del territorio di competenza;
  7. ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
  8. alla Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato in relazione ai propri compiti.

Il nuovo codice della strada (D.lgs. n. 285/1992 ha opportunamente preso in considerazione una fattispecie “sui generis” quale quella della «circolazione in porto», fissando il principio che, per quanto concerne le «strade interne all’uso pubblico», la competenza a disciplinare la materia spetti, con Ordinanza, al Comandante del Porto Capo del Circondario (art. 6 comma 7).
L’istituzione delle Autorità Portuali, e la conseguente cessione ad esse di molte delle attribuzioni amministrative precedentemente gestite dalle locali Autorità marittime, è andata ad incidere anche sulla “viabilità”, creando alcuni conflitti e molti dubbi interpretativi.
A tal proposito il Ministro dei trasporti è intervenuto per ribadire alcuni basilari concetti sulla differenziazione delle posizioni delle Autorità interessate peraltro avvallate da un importante parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Coerentemente alla consueta direttrice amministrazione/polizia-sicurezza, il Dicastero, nell’ambito della suddivisione dei compiti, ha evidenziato come spetti all’Autorità Portuale, ad esempio:

  1. consentire l’apertura di spazi portuali alla circolazione, individuando quelle aree stabilmente destinate al transito, parcheggio ed alla sosta dei vecoli;
  2. individuare il titolo di ammissione delle diverse categorie di utenti, tenendo comunque presente che:si tratta di mera attività ricognitiva, con riferimento ai soggetti che hanno comunque titolo di operare in porto; i contrassegni per automobili sono finalizzati a consentire una immediata ed agevole individuazione da parte degli organi svolgenti attività di polizia;
  3. apporre e mantenere la segnaletica stradale, in considerazione delle funzioni gestorie sue proprie (e dei fondi a disposizione, ecc.

All’Autorità Marittima, spetta adottare i provvedimenti relativi alla «disciplina della circolazione» concernenti:

  1. il comportamento degli utenti, al fine di salvaguardare la sicurezza e consistenti nella fissazione dei limiti di velocità, determinazione dei sensi di marcia, imposizione di preecedenze, ecc, sentendo preventivamente l’Autorità Portuale per il coordinamento delle attività.

La sovrapposizione di discipline concorrenti ha imposto un necessario distinguo delle aree portuali, coincidente con le finalità di utilizzo delle stesse, sulla base del quale applicare, in caso di violazione, sanzioni diverse.

In particolare nei porti si è distinto tra:

  1. aree operative, destinate alle attività tipiche del porto (banchine, aree di stoccaggio, aree di parcheggio temporaneo dei T.I.R. coinvolti nel carico/scarico di merci, ecc.) e generalmente, ma non necessariamente, coincidenti con le aree in concessione ai terminalisti o impiegate dalle Società autorizzate all’espletamento delle operazioni/servizi portuali di cui agli artt. 16 e 18 legge n. 84/1994. In tali casi l’infrazione tipica implica l’applicazione dell’art. 1174 comma 2 del Cod. nav. (salva l’ipotesi residuale di occupazione a mezzo autoveicolo, punita dall’art. 1161 comma 2 Cod. nav, in assenza di regolamentazione);
  2. aree aperte all’uso pubblico, individuate come quelle il cui uso sia consentito a chiunque; a coloro che siano in possesso del permesso di accesso al porto; coloro che rivestono una determinata qualifica professionale; escluse le aree operative. In tali ipotesi le sanzioni irrogabili sono quelle previste dal Codice della strada e gli eventuali ricorsi andranno presentati al Prefetto, con le modalità previste all’art. 203 del D. lgs. N. 285/1992.

La riforma sulla “sicurezza in ambito portuale” (D.lgs. n. 22/99) ha apportato alcune significative modifiche in tema di disciplina stardale; in particolare:

  1. l’art. 31 comma 2 ha previsto il limite di 30 Km/h per tutti gli autoveicoli circolanti all’interno del “terminal”;
  2. l’art. 33 ha imposto al “datore di lavoro” di provvedere affinché la velocità di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione non superi i 20 Km/h;
  3. l’art. 4 comma 1 lettera g) ha imposto al terminalista di adottare le opportune misure per la cicolazione all’interno dell’area in concessione, specificandole nel “documento di sicurezza”.

Ciò ha inciso anche sull’aspetto sanzionatorio della materia, in quanto ai sensi dell’art. 57 comma 3 lettera c), quest’ultimo è soggetto ad arresto sino a 2 mesi o ad ammenda da 500.000 a 2.000. 000, in aggiunta alle disposizioni dell’art. 1174 cod. nav., operative per il conducente, ferma restante la possibilità di estinguere las contravvenzione sulla base dell’adeguamento alle prescrizioni fissate dall’organo di vigilanza (A.U.S.L.).

Alcune considerazioni:

Alcuni problemi sono sorti per le ipotesi in cui le infrazioni fossero compiute all’interno delle “aree operative”: la ristrettezza delle fattispecie disciplinate dal Codice della navigazione ha fatto emergere la necessità di ampliare lo spettro sanzionatorio, mediante un rinvio al codice della strada.
Si pensi ai casi di veicoli circolanti ad una velocità superiore a 40 Km/h (constatabile mediante strumentazione tecnica per la corretta rilevazione delle infrazioni inerenti il superamento dei limiti di velocità imposti all’interno del porto) rispetto ai limiti fissati o privi dell’assicurazione obbligatoria. In tali casi la soluzione prospettata è quella di affiancare all’art. 1174 Cod. nav. le sanzioni accesorie indicate agli artt. 210 e ss. Del codice della strada ovvero contemplate in altre leggi (ad esempio, Legge n. 990/69). In questo modo il ritiro della patente, il sequestro del veicolo, l’eventuale rimozione forzata, risulterebbero analogicamente applicabili in situazioni identiche a quelle configurate dal D.lgs. 285/92. Rimarrebbe tuttavia il dubbio sull’Autorità competente a dirimere il possibile ricorso, data la non “omogeneità” tra sanzione principale (codice della navigazione – Capo del Compartimento marittimo) ed accessoria (codice della strada – Prefetto): si potrebbe prospettare una sorta di “scissione” procedurale, consapevoli comunque delle difficoltà che si genererebbero nel separare giudizi sorti per la medesima azione od omissione.
La ”specificità” del porto, anche dal punto di vista degli organi competenti ad irogare le sanzioni in materia di viabilità, è stata attentamente valutata dal legislatore che, all’art. 12 comma 3 lettera f) del codice della strada, ha espressamente indicato i militari della Capitaneria di porto, quali soggetti autorizzati all’accertamento delle violazioni, alla tutela ed al controllo dell’uso delle strade, limitatamente a quelle di competenza dell’Autorità marittima, previo superamento di un esame di qualificazione (art. 23 Reg. esec. Codice della strada).

Alla luce di quanto detto, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione al C.d.S., dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto (art. 12, n. 3 lettera f ), nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, co. 7 C.d.S.

Ne consegue che nell’ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne al porto aperte all’uso è riservata al Comandante del porto Capo di Circondario, il quale vi provvede a mezzo di «Ordinanza», in conformità alle norme del Codice della strada (le sanzioni previste per le violazioni delle Ordinanze a tal fine emanate sono quelle previste dal Codice della strada).
Abbiamo avuto modo di dire che l’art. 202 C.d.S. prevede che il trasgressore è ammesso a pagare, in via conciliatoria, entro 60 giorni dalla contestazione/notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Per alcune violazioni, tuttavia, il pagamento in misura ridotta non è consentito. In tali casi il Verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.

  • Ad esempio, il parcheggio e la sosta di veicoli in aree portuali aperte all’uso , in cui è vietata la sosta/parcheggio con ordinanza (art. 6, comma 4 lettera d Cds), è punito con la sanzione pecuniaria da 31 a 125 €. Pagamento in misura ridotta pari a 31 € (art. 6, comma 14 Cds.). Autorità competente a ricevere il “rapporto” è la Prefettura.

Qualora la sosta si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione è applicata per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione.

Le violazioni delle norme che disciplinano, invece, la circolazione nel demanio (ad esempio: aree portuali nonaperte all’uso), sarà sanzionata ai sensi dell’art. 1174 Cod. nav. [1]

 


[1] Circolare Mintrasnav – Dir. Gen. Demanio e Porti – prot. 5203367 del 19 settembre 1995.