Disciplina della circolazione in ambito demaniale marittimo
Un particolare aspetto del "potere normativo" esercitato dal Comandante del Porto ex art. 59 Reg. Cod. nav., si ha nell’esercizio del potere-dovere di disciplina della circolazione stradale in ambito portuale, finalizzato, in questo caso, a disciplinare l’ordinato svolgimento della circolazione veicolare all’interno delle aree portuali.
- Come è noto, l’art. 12, comma 3 lettera f) del D.lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), sull'espletamento dei servizi di polizia stradale, consente al Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con propria "Ordinanza" la circolazione stradale nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7 – con ciò concretizzandosi anche tale attività in espletamento di Polizia Amministrativa.
Gli spazi portuali aperti alla circolazione delle auto sono quindi da intendersi quali “strade aperte all’ uso pubblico” ex art. 6, comma 7 C.d.S[1], intendendosi come tale sia la strada il cui uso è consentito a chiunque[2], sia quella il cui uso è limitato ad una sola determinata categoria di soggetti in possesso di idoneo titolo (es. biglietto di imbarco) ovvero rivestenti una determinata qualifica (es. spedizionieri, agenti marittimi) - e ciò trattandosi anche in questo caso, e nonostante la limitazione del fine, di “uso diffuso” [3].
Nell’area portuale si vengono pertanto a creare “due distinte zone” sulle quali esplicano i loro effetti due diverse norme; tuttavia, fra queste due zone, quella destinata a strada pubblica è funzionale a quella portuale, per cui le relative esigenze restano subordinate alle esigenze portuali – cosa delle quali il Capo di Circondario dovrà tenere conto nel disciplinare con propria Ordinanza la relativa circolazione stradale portuale.
Su tali aree il personale delle Capitanerie di porto in possesso della relativa «qualifica» esercita quindi il servizio di “Polizia Stradale” di cui all’art. 12 C.d.S., attività questa che può quindi qualificarsi come “Polizia di Sicurezza” secondo la definizione sopra indicata.
In base quindi alle suddette disposizioni, nonché alle "Circolari" interpretative ministeriali, sulla destinazione delle aree portuali in base all’utilizzo delle stesse, può rilevarsi quanto segue:
- la destinazione delle aree portuali alla circolazione o al traffico, fermo restando le specifiche competenze dell’Autorità Portuale ove questa è istituita, spetta al "Comandante del Porto Capo del Circondario", che vi provvede tramite «Ordinanza» (integrata da eventuale Regolamento esecutivo) in modo tale da conciliare le prioritarie esigenze di sicurezza portuale con l’ordinato svolgimento dei traffici portuali e delle altre operazioni commerciali che si esplicano nel bacino portuale;
- la potestà sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni dallo stesso emanate spetta invece, giusta combinato disposto dell’art. 17 L. 689/81 con l’art. 1 del D.P.R. 571/82, al "Capo del Compartimento Marittimo" nella cui giurisdizione insiste il sorgitore, tranne che trattasi di violazioni al C.d.S., nel qual caso sarà compente il "Prefetto" giusta art. 203 C.d.S.
- la distinzione fra aree ove risulta applicabile il Codice della navigazione ed aree ove risulta applicabile il Codice della strada, è individuata con riferimento alle «finalità di utilizzo» delle singole aree demaniali, nell’ambito della realtà fisica del porto. Pertanto la stessa dovrà necessariamente fare riferimento, rispettivamente, alla ripartizione fra “aree operative”ed “aree aperte all’uso pubblico”.
- Rientrano, ad esempio, fra le "aree operative", le aree tipiche del porto destinate allo stoccaggio di merci, al parcheggio temporaneo di TIR coinvolti nel carico e scarico di merci, mezzi meccanici, gru, ecc.); rientrano fra le “aree aperte all’uso pubblico”, per esclusione, quelle destinate esclusivamente alla circolazione di autoveicolo, riservate ai titolari di permesso d’accesso, a coloro che rivestono una determinata qualifica professionale, ed in genere a chiunque abbia titolo per accedervi.
Nel primo caso, infatti, le eventuali infrazioni andranno ad incidere sulla esigenza, in senso tecnico, "di ordinate e sicure operazioni e manovre portuali" (così come richiamate dagli artt. 81 Cod. nav. e 59 Reg. Cod. nav); nel secondo caso, invece, l’esigenza da tutelare con la norma è quella di una "ordinata circolazione stradale" (e andrà applicato quindi il C.d.S.).
Infatti, in virtù del “principio di specialità” di cui all’art. 9 della Legge n. 689/81, le infrazioni commesse nelle c.d. “Aree Operative”, pur se commesse a mezzo autoveicol, poiché incidono comunque sulla "funzionalità di strutture ed attività portuali" (movimentazione mezzi meccanici, gru, carrelli elevatori, locomotrici di manovra, autoarticolati, ecc.), attraggono alla fattispecie concreta normalmente disciplinata dal Codice della Navigazione, alla quale si ricollega del resto la ancor più specialistica disposizione dettata dal D.Lgs. 272/99 in materia di "limitazione della velocità", rispettivamente, degli autoveicoli e dei mezzi meccanici.
Per analogia, anche il Ministero dei Trasporti[4] ha chiarito l’applicabilità del C.d.S. nelle aree private, in relazione alla natura ed alle funzioni degli spazi significando che il C.d.S. trova comunque applicazione nelle aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio che è tale quando “può circolarvi indiscriminatamente chiunque, escludendo invece tale fattispecie quando l’accesso sia limitato solo a particolari categorie”[5].
In concreto, quindi, la cogenza di tali norme realizza una sovrapposizione di discipline il cui ambito di applicabilità è individuabile con riferimento alle "finalità di utilizzo" delle singole aree demaniali nell’ambito della realtà fisica del porto, per cui negli spazi destinati «esclusivamente alla circolazione stradale» la disciplina sarà quella del Codice della Strada (ex art. 6, comma 7° e 14°- 2° periodo C.d.S.); mentre nelle aree destinate «esclusivamente ad attività portuali» la norma da applicare sarà quella di cui all’art. 1174, comma 2° Cod. nav.
[1] Giusta quanto richiamato dalla Circolare n° 82/1059/II del 22.01.99 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto (Maricogecap)
[2] Cass. Civ. - Sent. n° 4603 del 11.04.2000
[3] Conforme parere del 1977 dell’ Avvocatura Generale dello Stato
[4] Nota n° 58836 del 19.06.07 confermata dal successivo Parere n° 16789/2008
[5] Cass. Civ. - Sentenza n° 4603 del 11.04.2000).