La carta di soggiorno
I «cittadini stranieri» che risiedono regolarmente in Italia da almeno sei anni possono richiedere il rilascio della "carta di soggiorno", che vale come documento di identificazione personale e autorizza il suo possessore a soggiornare sul territorio italiano per un periodo di tempo indeterminato.
- I requisiti richiesti per ottenerla sono:
- risiedere in Italia da almeno sei anni;
- possedere un permesso di soggiorno che può sia suscettibile di rinnovi senza soluzione di continuità;
- percepire un reddito sufficiente al proprio mantenimento pari al minimo sociale (se si desidera richiedere la carta anche per i propri familiari, occorre dimostrare che tale reddito sia sufficiente per l'intera famiglia);
- non avere procedimenti penali in corso, non essere stato condannato, anche in via non definitiva, per i reati previsti dall'art. 381 del Codice di Procedura Penale e non essere in giudizio per uno dei reati previsti dall'art. 380 del c.p.p.
La carta è soggetta a "vidimazione" su richiesta dell'interessato entro dieci anni dal rilascio. Deve perciò essere rinnovata su iniziativa del suo titolare. Come documento di identità, la validità è per soli "cinque anni" dalla data del rilascio o del rinnovo.
Con questa carta, si può entrare e uscire dall'Italia senza obbligo del visto, svolgere ogni attività lecita che non sia espressamente riservata ai soli cittadini italiani, accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione e partecipare alla vita pubblica (anche se non consente di votare).
Se si possiedono i requisiti previsti la Questura rilascia la carta di soggiorno. Nell'eventualità di un rigetto della domanda, si hanno sessanta giorni di tempo dalla notifica per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
La carta può essere richiesta anche per il proprio coniuge e i figli minori. In questo caso, occorre dimostrare di avere un reddito sufficiente e un alloggio idoneo. Inoltre, è necessario presentare i certificati rilasciati dal Paese d'origine che attestino il grado di parentela dei propri familiari, tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare Competente.