La fase delle indagini preliminari
Il procedimento penale ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria (art. 330 c.p.p.) o del Pubblico Ministero. All'acquisizione segue una prima fase della procedura (fase delle indagini preliminari) che ha per protagonista la Polizia Giudiziaria la quale, fino a quando il P.M. non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini..., raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole (art. 348, comma 1 c.p.p.).
La Polizia Giudiziaria ha il compito di informarsi sul fatto ma anche di informare tempestivamente il P.M. dell'intervenuta acquisizione della notizia di reato.
- Una volta informato, il P.M. assume la direzione delle indagini preliminari. Al loro compimento provvede:
- personalmente
- delegando alla Polizia Giudiziaria specifici atti
- impartendo alla stessa polizia giudiziaria direttive di indagine (artt. 327, 348 comma 3, 358, 370 c.p.p.).
Le indagini compiutre dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria mirano a consentire al P.M. di assumere le sue determinazioni in ordine o meno dell'azione penale (art. 326 c.p.p.).
- Aspetti e caratteristiche delle indagini preliminari
- ha una funzione investigativa, nel senso che serve a ricercare ed acquisire fonti di prova e consiste in una serie di atti ed accertamenti diretti a stabilire se la notizia di reato sia o meno infondata;
- precede l’inizio del processo vero e proprio, che sorge solo quando il P.M. valutando di aver acquisito, durante la fase delle indagini preliminari, elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, esercita l’azione penale. Nel caso contrario il P.M. chiede invece, l’archiviazione (art. 405 e art. 125 att.);
- non serve, salvo talune eccezioni, a formare atti che abbiano valore di prova (e cioè che il Giudice può porre a fondamento della sentenza di condanna o di proscioglimento). In base agli atti compiuti durante la fase delle indagini preliminari il P.M. può, invece, e soltanto, individuare la «pista giusta». dell’investigazione e rivolgere richieste al Giudice per le indagini preliminari (GIP).
- La fase delle indagini preliminari deve concludersi entro precisi termini. I confini temporali delle indagini sono segnati:
- quanto al momento iniziale (dies a quo), dalla iscrizione del nome della persona alla quale è attribuito il reato nel Registro delle notizie di reato o degli indagati (artt. 335 e 405, comma 2 c.p.p.);
- quanto al momento finale (dies ad quem), dallo scadere di 6 (sei) mesi o di 1 (un) anno da quella iscrizione (art. 405, comma 2 c.p,.p.).
- I possibili "epiloghi" delle indagini pre-processuali hanno forma diversa a seconda che essa debba o meno seguire la formale incriminazione dell'indagato e, quindi, la fase giurisdizionale.
Il P.M., a conclusione delle indagini preliminari, può, in alternativa, formulare al G.I.P. (Giudice per le indagini preliminari) o al G.U.P. (Giudice dell'Udienza preliminare) richiesta di:
- archiviazione
- esercizio dell'azione penale