Gli Organi delle Indagini preliminari
Gli Organi che svolgono le indagini preliminari, sono il «Pubblico Ministero» e la «Polizia Giudiziaria». Nel modello processuale vigente il Pubblico Ministero è solo organo inquirente e di azione penale con funzioni direttive della Polizia giudiziaria che è l’altro organo deputato delle indagini. In particolare il P.M., pur essendo Autorità giudiziaria, svolge un ruolo di parte, in posizione di sostanziale parità con la persona indagata.
Da ciò deriva che il P.M. non ha poteri sulla libertà personale di quest’ultima (salvo il potere-dovere di fermo che ha, però carattere provvisorio ed eccezionale).
- Ad esempio, il Pubblico Ministero non ha il potere di disporre la custodia in carcere di un indagato, ma solo il potere di richiederla al GIP. Ha solo il potere-dovere di fermo di un indagato, un potere che al pari dei quello dell’arresto in flagranza, è provvisorio, urgente ed eccezionale.
L’attuale sistema non attribuisce al Pubblico Ministero e alla Polizia giudiziaria il potere di formare la prova e di incidere sui diritti costituzionali garantiti dell’indagato/imputato. Tali poteri, infatti, possono appartenere solo ad un soggetto che non svolge né funzione di investigazione né funzione di accusa e che, invece, è rigorosamente estraneo alla contesa tra le parti (Pubblico Ministero e imputato).
Anche se la fase delle indagini preliminari ha natura essenzialmente investigativa, è tuttavia previsto, che durante la fase operi un Giudice: il Giudice per le indagini preliminari (=G.I.P). Questo Giudice che è singolo (monocratico) e privo di qualsiasi funzione investigativa, è istituito presso i Tribunali ordinari ed i Tribunali per i minorenni (ove opera, come Giudice collegiale nell’Udienza Preliminare).
Il G.I.P., non svolge indagini preliminari, ma esercita su di esse «funzioni di controllo». Interviene, infatti, in funzione di garanzia delle posizioni di libertà dell’indagato ed in funzione di controllo e garanzia sui tempi di svolgimento delle indagini e sull’esercizio dell’azione penale.
- Ad esempio, se una persona viene arrestata o fermata dalla polizia giudiziaria, è al G.I.P. che spetta accertare, nell’udienza di convalida, se sono state rispettate le condizioni che consentivano di arrestare o fermare quella persona. Se il P.M. ritiene che l’indagato possa sottrarsi al processo e alla condanna ovvero possa commettere altri gravi reati, non può farlo catturare dalla polizia giudiziaria e porlo in custodia cautelare (in carcere) o altra misura restrittiva della libertà dell’indagato. Spetta al GIP accogliere o rigettare la richiesta del P.M. a seconda che la ritenga o meno legittima.
Spetta ancora al GIP autorizzare il compimento delle intercettazioni telefoniche (art. 267) richieste dal P.M.: trattandosi, infatti, di un mezzo insidioso che può incidere sulla riservatezza delle relazioni personali dell’indagato, non è consentito a chiunque captarne le comunicazioni, ma solo a chi indaga su certi reati particolarmente gravi e dietro autorizzazione del Giudice. Il GIP proroga i termini previsti per le indagini (artt. 406-415) ovvero provvede sulla richiesta di archiviazione (artt. 408 ss.)
Il tal modo il G.I.P. controlla che le indagini siano correttamente svolte e che non si verifichino delle irregolarità investigative che incidano sul corretto andamento del procedimento penale.
Abbiamo detto in precedenza che il G.I.P. è l’organo delle indagini in Tribunale, presso il quale svolge le sue funzioni anche con riferimento ai procedimenti per reati di competenza della Corte d’Assise.
Nei procedimenti di mafia, le funzioni di GIP sono svolte da un magistrato operante nel Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello «c.d. G.I.P. distrettuale».
Il G.I.P. è, altresì, organo con poteri di decisione nella fase successiva alla chiusura delle indagini e nell’esercizio dell’azione penale in quanto chiamato a decidere sul rinvio a giudizio dell’indagato.
Questa duplicità di ruoli distingue il Giudice per le indagini preliminari dagli altri Giudici ordinari ai quali spettano sempre poteri di decisione, connessi, per lo più, allo svolgersi di una udienza dibattimentale.