Il sequestro di attrezzi e oggetti
Con riferimento alle cose sequestrate bisogna distinguere tra:
- a quelle il cui uso è per se stesso lecito, ma sequestrate per il modo con il quale sono state utilizzate (ad esempio: bombole da sub, utilizzate dal pescatore sportivo; reti con maglie regolari, utilizzate in zona vietata) o quelle parimenti lecite (ad esempio: reti da posta) ma il cui uso è da considerare illecito perché utilizzate dal soggetto al quale erano precluse (ad esempio: pescatore sportivo);
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quelle illecite in sé, per le quali non si prevede un uso legittimo e quindi illecitamente utilizzate;
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quelle illecite in sé e quindi illecitamente utilizzate (ma che se sottoposte a lieve modifica possono essere considerate lecite);
- quelle che costituiscono il prodotto dell'attività illecita (quale ad esempio il pescato).
In proposito, si ritiene opportuno raccomandare che la facoltà di affidare in custodia al possessore degli oggetti sequestrati (normalmente l'autore stesso dell'illecito) sia da adottare esclusivamente nei casi di effettiva ed inderogabile necessità, e sia, in ogni caso, da evitare nel caso di sequestro di pescato e nel caso di sequestro di oggetti o cose illecite in sé, ma che se sottoposte a lievi modifiche possono essere ritenute lecite.
Particolare attenzione deve essere posta all'attenta verifica e corretta individuazione di quanto può essere sequestrato.
Anche per il sequestro valgono le considerazioni già espresse riguardo alla redazione del relativo Verbale nel senso che solamente ciò che con assoluta certezza è attinente l'illecito può essere sequestrato senza che dall'accertatore possano essere verbalizzate deduzioni personali non coordinate con quanto ha personalmente constato.
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Ad esempio, in occasione di accertamenti in materia di pesca marittima dovrà, se possibile, essere individuato, tra il pescato presente a bordo dell'unità da pesca e oggetto di precedente attività, il quantitativo costituente prodotto dell'azione illecita oggetto di contestazione e da sottoporre a sequestro; ciò in particolare quando sia possibile ottenere la prova che anche in precedenza siano state commesse azioni illecite.
Così, analogamente, anche per quanto attiene gli attrezzi utilizzati illecitamente, si dovrà eseguire il sequestro solamente con riferimento a quelli che erano in uso al momento in cui è avvenuta la cognizione dell'illecito ovvero al momento della contestazione del fatto.
Nel caso, poi, pur essendo stata constatata l'avvenuta commissione dell'illecito non sia possibile eseguire il sequestro (perché, ad esempio, l'attrezzatura è stata abbandonata in mare, in un momento immediatamente successivo alla avvenuta contestazione) è consigliabile provvedere a sequestrare, se possibile, la parte dell'attrezzatura (ad esempio: i tronconi dei cavi tagliati) che sono rimasti a bordo, quale rafforzativa dell'illecito che verrà descritto nel contesto del Verbale di accertamento.
Si ritiene che il termine attrezzature indicato nel contesto dell'art. 27 della Legge n. 963/65, debba essere inteso con riferimento a tutta l'attrezzatura che è stata utilizzata «attivamente» per commettere l'illecito (ad esempio: reti, divergenti, cavi) con esclusione della attrezzatura che costituisce dotazione di bordo, ancorché funzionale ovvero necessaria per l'impiego della attrezzatura stessa.