Il Giudice unico
A seguito della riforma apportata dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 [1] (c.d. legge CAROTTI dal nome del parlamentare, relatore alla Camera dei Deputati), in materia penale, il Giudice Unico di primo grado[2] è unicamente il Tribunale, il quale giudica, in alcuni casi, in «composizione collegiale» (tre magistrati) e in altri in «composizione monocratica».Trattandosi di un unico Giudice che lavora in composizione monocratica e collegiale non vi è una vera e propria ripartizione di competenza, ma piuttosto di attribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio.
- Quanto alla individuazione della fattispecie criminose da attribuire al tribunale nelle diverse composizioni, deve osservarsi che la legge demanda alla cognizione del collegio: tutti i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni di reclusione.
- Al tribunale monocratico sono, quindi, attribuiti taluni delitti (quelli punibili con pena massima edittale di anni 10) e tutte le contravvenzioni di competenza del tribunale ordinario nella sua globalità.
Le funzioni del Tribunale monocratico possono essere affidate anche ai giudici "onorari del tribunale" (G.O.T.)[3] «in caso di impedimento o mancanza dei Giudici ordinari».
Innanzi al Tribunale monocratico possono esercitare le funzioni di Pubblico Ministero soggetti non togati (i cc.dd. Delegati dal P.M.), ma limitatamente ai reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio (art. 58 legge 479/99, che ha modificato l’art. 72, comma 3 Ord. Giudiziario).
Dal 2 gennaio 2008 è stata attribuita al Giudice del tribunale monocratico la "convalida" dei provvedimenti del «Prefetto» in materia di espulsione dal territorio dello stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal Questore (secondo quanto previsto dal Decreto Legge 29.12.2007, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008).
[1]
La legge 479/99, pubblicata sulla G.U. n. 296 del 18.12.1999 è entrata in vigore il 2.1.2000 ed è stata ulteriormente modificata dall’art. 2bis, D.L. 7.4.2000, n. 82 (conv. in L. 144/2000).
Appare opportuno evidenziare che l’endiade «Giudice unico di primo grado» non è sinonimo di «Giudice monocratico»
[3]
Ai sensi dell’art. 10 D.lgs 51/98, i G.O.T. non possono svolgere le funzioni di Giudice per le indagini preliminari, né di Giudice dell’Udienza Preliminare.