Dichiarazione di cattura del tonno rosso (Reg. (CE) N. 302/2009)
Nome e/o numero di iscrizione dell’unità da diporto: __________________________________
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(per i natanti, il proprietario dovrà indicare anche le matricole dei motori, come risultanti dai relativi documenti)
Nominativo del comandante: _____________________________________________________ Nominativo del proprietario: _____________________________________________________
(se diverso dal comandante)
Riferimento comunicazione [ ] VHF [ ] telefono in data : _____________ alle ore: _______
All’Ufficio marittimo di: [ ] es. La Maddalena – Capitaneria di Porto
(barrare la casella che interessa) [ ] es. Palau - Ufficio Locale Marittimo [ ] es. S. Teresa di Gallura - Delegazione di Spiaggia
Porto di sbarco: ________________________________________________________________
Data:
Il Comandante dell’unità
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Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
(a cura dell’Autorità Marittima del luogo di sbarco)
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Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi del es. Circondario Marittimo di La Maddalena.
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I conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari, hanno l’obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all’Autorità Marittima del porto di sbarco (ovvero alla più vicina), comunicando l’orario di previsto arrivo con congruo anticipo, con le seguenti modalità:
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es. Compamare La Maddalena: via telefono: 0789/__________________ (attivi “h24”); via radio: Canali 16 – 12 Vhf (ascolto “h24”);
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es. Locamare Palau: (giorni feriali) via telefono: ore 08,00-14,00: n. ____________________; ore 14,00-08,00: n. ______________________; (giorni festivi) ore 00,00–24,00: n. __________________;
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es. Delemare S. Teresa di Gallura: (giorni feriali) via telefono: ore 08,00-14,00: n. ___________________; ore 14,00-08,00: n. _____________________; (giorni festivi) ore 00,00-24,00: n. ____________________.
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Una copia della “dichiarazione di cattura” deve essere consegnata, ovvero trasmessa, all’Autorità Marittima del porto di sbarco, entro 24 ore dallo sbarco.
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Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell’Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.
SI RICORDA CHE:
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E’ vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo per fini caritativi.
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E’ vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare di pesca ricreativa, garantendo, comunque, il rilascio immediato degli esemplari catturati vivi, in particolare del novellame.
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La pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è vietata dal 15 Ottobre al 15 Giugno.
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I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio di "specifica autorizzazione" all’Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell’unità da diporto da adibire a tale attività.
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