Individuazione degli attrezzi fissi: norme relative alle boe - Reg. di esecuzione (UE) 404/2011

L’art. 8 del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’ 8 aprile 2011, Titolo II, Capo III, Sezioni 1 e 2, al fine di agevolare l’attuazione del sistema di controllo della pesca, hanno disciplinato omogenee modalità di marcatura e identificazione dei pescherecci, delle imbarcazioni trasportate a bordo e degli attrezzi da pesca, utilizzati nelle acque comunitarie.
Dal 1° gennaio 2012, pertanto, i pescherecci dell’Unione e gli attrezzi detenuti a bordo o utilizzati per la pesca, devono riportare, in forma permanente e chiaramente leggibile, la sigla del porto di iscrizione ed il numero di matricola dell’unità.
In particolare, gli attrezi fissi (reti, lenze, palangari, nasse e trappole) devono essere individuati tramite «due boe segnaletiche situate all’estremità» degli stessi e per mezzo di «boe intermedie», contrassegnate con le informazioni relative al peschereccio, nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili.
I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso devono essere di materiale sommergibile oppure devono essere provvisti di pesi.
- Le «boe segnaletiche situate all’estremità» dell’attrezzo devono essere usate in modo tale da permettere di individuare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell’attrezzo e devono avere le seguenti caratteristiche (art. 15):
- l'asta deve avere un'altezza di almeno 1 metro dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante al bordo inferiore della bandierina più bassa;
- essere colorate, ma non in rosso o in verde;
- avere una o due bandierine rettangolari; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste deve essere di almeno 20 cm; le bandierine che indicano le estremità dello stesso attrezzo devono essere dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;
- avere una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e che devono essere visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche.
Le boe possono avere un segnale all'estremità superiore con una o due bande luminose a strisce (non devono essere di colore rosso o verde e devono avere una larghezza di almeno 6 centimetri).
Le boe segnaletiche poste all’estremità dell’attrezzo da pesca, a seconda del «settore» dove si trovano devono essere fissati agli attrezzi fissi nel modo seguente:
► boa del settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud ad ovest, compreso il nord) attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta con le seguenti caratteristiche:
- essere composte da materiale inalterabile;
- essere saldamente fissata all’attrezzo;
- misurare almeno 65 mm di larghezza;
- misurare almeno 75 millimetri di lunghezza.
La targhetta non può essere rimossa, cancellata, alterata, resa illeggibile, coperta o dissimulata.
► boa del settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord ad est, compreso il sud) attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta con le caratteristiche suindicate.
Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche devono essere fissate «boe segnaletiche intermedie» posizionate, tra loro, a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza.
Le boe sono devono avere caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità del settore orientale (attrezzate, cioé con una luce intermittente di colore giallo che lampeggia ogni cinque secondi (F1 Y5s) e visibile a una distanza di almeno due miglia nautiche) fatta eccezione per i seguenti elementi:
- la bandierina deve essere di colore bianco;
- una boa ogni cinque deve essere dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.
Regolamento UE 404/2011 recante “Modalità di applicazione regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”.