Nozione di illecito amministrativo
Danno luogo ad «illeciti amministrativi» quei comportamenti dei privati che si risolvono nella trasgressione di un «obbligo» nei confronti della pubblica Amministrazione.
L’obbligo violato può essere di "carattere generale", cioè comune alla generalità degli amministrati (ad esempio, illeciti di polizia, ecc.) oppure proprio di soggetti nei confronti dei quali la Pubblica Amministrazione si trova in una particolare posizione di "supremazia" (ad esempio, infrazioni dei rispettivi ordinamenti da parte di militari, impiegati, ecc.). in tale ultimo caso l’illecito assume il carattere di "illecito disciplinare".
Il «procedimento amministrativo sanzionatorio» non è disciplinato da regole generali uniformi: il legislatore, infatti, differenzia la disciplina ora in ragione della natura della sanzione irrogata (è il caso degli illeciti sanzionati con la sola pena pecuniaria, di cui alla L. 689/81), ora della natura dell’illecito (è il caso dell’illecito disciplinare di cui al T.U. Imp. civ., ecc.).
I principi che caratterizzano l’illecito amministrativo servono a distinguerlo sia dall’illecito civile sia dall’illecito penale, fermo restando che uno stesso comportamento può contemporaneamente costituire illecito amministrativo, civile e penale.
La distinzione dell’illecito amministrativo dall’illecito civile è fornita sostanzialmente dalla natura dell’interesse violato.
Nel primo caso, infatti, si tratta di un interesse di carattere non necessariamente patrimoniale, mentre nel secondo caso la lesione riguarda interessi individuali e (per lo più) patrimoniali.
La distinzione tra illecito amministrativo ed illecito penale, va posta innanzitutto sulla "natura" della sanzione che, nel caso dell’illecito penale, può essere sia detentiva che pecuniaria, mentre per l’illecito amministrativo può essere solo pecuniaria.
Altro profilo risiede, poi, nel fatto che solo la norma penale presidia il mantenimento del generale ordine sociale mentre, nel caso d’illeciti amministrativi, l’interesse protetto o è specifico della Pubblica Amministrazione o comunque non assurge a quel grado di essenzialità da richiedere l’utilizzo della norma sanzionatrice penale.
► Le sanzioni amministrative possono essere:
- disciplinari (se incidono sullo status)
- Ad esempio la censura, la sospensione dall’impiego a carico degli Ufficiali di polizia giudiziaria (artt. 16-19 disp. Att. c.p.p.)
- patrimoniali (se incidono sul patrimonio)
- Ad esempio le sanzioni pecuniarie, le confische
- interdittive (se incidono sull’attività)
- Ad esempio, il ritiro e la sospensione di una licenza, autorizzazioni e concessioni per l’uso dei beni pubblici, ecc.