Decreto 29 luglio 2008, n. 146
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Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)
[…]
Capo III
Norme di sicurezza per «unità da diporto» impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
[…]
Art. 90
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
- Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
- una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- un' unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
- Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 91.
Segnalazione
- Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
- In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri.
- In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
- Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
- Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 500 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.