Appartenenti alle Forze Armate

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Il servizio militare è il principale fattore di assoggettamento alla legge penale militare, in quanto rapporto di servizio tra il cittadino e lo Stato, che si distingue da qualsiasi altro rapporto di servizio perché la prestazione in esso dedotta non consiste in una attività determinata, e magari esclusiva, ma si estende ad una vasta gamma di attività del soggetto, in certo senso monopolizzandone un’ampia sfera di libertà personale ed esercitando, anche al di fuori di quel periodo, una influenza, sia pure potenziale, sulla sua sfera di libertà per tutto il tempo in cui durano gli obblighi militari del medesimo. L’obbligo del servizio militare non si esaurisce infatti nel compimento del periodo di ferma (cioè del servizio attivo: l’essere sotto le armi in senso proprio); esso comprende anche – come abbiamo già accennato – il periodo di congedo illimitato, nel corso del quale il cittadino obbligato è posto a disposizione ed è esposto in qualsiasi momento a richiamo sotto le armi.

L’individuo entra a far parte delle Forze Armate, all’atto dell’arruolamento e ne esce all’atto del suo congedo (quando cioè per lui cessano definitivamente gli obblighi del servizio militare). La sua appartenenza alle Forze Armate dunque, è pertanto delimitata da questi due momenti.

Gli appartenenti alle Forze Armate possono essere militari in servizio ovvero militari in congedo. 

Sono soggetti alla legge penale militare: 

  • militari in servizio alle armi (art. 3 c.p.m.p.)
  • militari in congedo illimitato (art. 5 c.p.m.p.)
  • militari in congedo assoluto (art. 8 c.p.m.p.) 

► I “militari in servizio alle armi” (servizio attivo), sono soggetti pienamente alla legge penale, e in particolare (art. 3): 

  1. gli Ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento[1]di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;
  2. i Sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori servizio alle armi;
  3. gli altri Militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all’Autorità competente del Comune di residenza da essi prescelto. 

L’assenza del militare dal servizio delle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l’applicazione della legge penale militare. 

► I “militari in congedo illimitato” (art. 5), appartengono alle Forze Armate dello Stato e sono variamente soggetti alla legge penale militare in dipendenza delle seguenti situazioni: 

  • i “militari in congedo, considerati in servizio alle armi” (art. 5), ossia: 
  1. gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall’impiego, o che comunque, a termini di leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;
  2. i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
  3. i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
  4. i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;
  5. i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
  6. altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari. 
  • i “militari in congedo illimitato, non considerati in servizio alle armi” (art. 7): 

      ⇒   quando commettono dei reati contro la “fedeltà e la difesa militare”:

  1. alto tradimento (art. 77);
  2. istigazione all’alto tradimento, cospirazione e banda armata (art. 78);
  3. intelligenza con lo straniero o offerta di servizi (art. 84);
  4. soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato (art. 85);
  5. rivelazione di segreti militari allo scopo di spionaggio (art. 86);
  6. accordo di militari per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 87);
  7. procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio (art. 88);
  8. esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio (89-bis);
  9. corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare (art. 99);
  10. istigazione o offerta (art. 98), in riferimento ad alcuni reati previsti negli artt. 84-88 e 89-bis. 

      ⇒   quando commettono dei reati contro il “servizio militare”:

  1. procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all’obbligo del servizio militare (art. 157);
  2. procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio militare (art. 158);
  3. simulazione di infermità (art. 159). 

      ⇒   quando commettono dei reati contro la “disciplina militare”:

  1. istigazione a commettere reati militari (art. 212). 

      ⇒  quando commettono dei reati “a causa del servizio prestato” verso militari in servizio o in congedo purché il fatto medesimo sia stato commesso entro 2 anni dal giorno in cui il militare hacessato di prestare servizio alle armi (art. 238) e nei limiti ed alle   condizioni previste rispettivamente negli artt. 160, 214 del Codice. 

      ⇒  per il reato di “omessa presentazione alla chiamata di controllo”, ai sensi degli artt. 4 e 7 delle legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018 e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565; degli artt. 205 e 207 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 e dell’ 103 del R.D. 28 luglio 1932, n. 1365. 

► I “militari in congedo assoluto” (art. 8), sono soggetti variamente alla legge penali militare anche quando cessano  definitivamente gli obblighi del servizio militare, e precisamente: 

  1. gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva dagli obblighi di servizio militare;
  2. gli altri militari, dal momento del loro effettivo congelamento[2] 

 


[1] Agli effetti delle disposizioni del Titolo primo del Codice penale militare di pace, per “notificazione del provvedimento” s’intende la comunicazione personale di questo all’interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie Forze Armate dello Stato.

[2] La sentenza della Corte Costituzionale n. 556 del 12 dicembre 1989 ha ritenuto la disposizione originaria costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali e i militari di truppa cessavano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congelamento.