Giudizio Immediato
Il Giudizio immediato (art. 453 c.p.p.) costituisce una forma di rapida definizione del procedimento penale, consistente in un procedimento speciale, del tipo non premiale, attivabile unilateralmente dal P.M. e, ovviamente, in chiave difensiva, dall'imputato che, saltando l'Udienza preliminare, perviene direttamente al giudizio, previa verifica di ammissibilità effettuata dal G.I.P., che emette il decreto di citazione a giudizio.
Questo rito viene scelto quando le prove raccolte dall'accusa sono evidenti e non sono ancora trascorsi 90 giorni dalla data di ricezione della notizia criminis, anche quando questa sia a carico di ignoti, e non già dal momento in cui l'interessato ha assunto la qualità di indagato. A garanzia contro troppo facili richieste di giudizio è inoltre previsto che l'imputato debba essere previamente interrogato, in modo che possa far presenti eventuali circostanze a propria difesa.
Il giudizio immediato è quindi disposto dal G.I.P. con suo "decreto di citazione a giudizio", a seguito della richiesta di una delle parti interessate. Esso si caratterizza, quindi, per il salto dell'Udienza preliminare e, quindi per il passaggio «immediato» dalla fase delle indagini preliminari al giudizio dibattimentale.
Il decreto del G.I.P. che dispone il giudizio immediato deve contenere l'avviso che l'imputato può richiedere, in sua alternativa, i due riti premiali predibattimentali (il giudizio abbreviato e patteggiamento), tranne quando quel rito sia stato richiesto dallo stesso imputato
Il giudizio immediato non ha connotati di premialità (né riduzioni di pena, né altri benefici), nemmeno quando è richiesto dall'imputato, giacché non comporta, nella fase del dibattimento, alcuna economia processuale.
Il giudizio immediato non è contemplato nei procedimenti innanzi al Tribunale monocratico e al Giudice di pace. Innanzi al primo, il rito è in genere più agile e sollecito, sicché non è parsa necessaria l'ulteriore accelerazione del giudizio immediato. Innanzi al Giudice di pace manca sempre l'udienza preliminare, sicché ivi il processo previene sempre «immediatamente» al giudizio.
Il giudizio immediato differisce da quello "direttissimo", perché questo è attivato in termini temporali più ridotti, prevede solo due casistiche di ammissibilità (arresto e confessione) ed è azionabile solo dal P.M. e con atto emesso direttamente da costui e non già dal G.I.P.
Nel rito immediato il G.I.P. ha una funzione di verifica solo procedurale, che lo abilita a controllare la prova di reità, esclusivamente ai fini dell'impulso processuale, ma non di dichiarare la colpevolezza o l'innocenza. Il G.I.P. è investito unicamente del potere di accogliere o rigettare la richiesta di giudizio immediato.