Polizia di sicurezza

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Nell’ambito della polizia amministrativa, si suole individuare, la «polizia di sicurezza» che potrebbe definirsi come quella branca dell’attività di polizia amministrativa, è precisamente quella che la legge commette all’Autorità di pubblica sicurezza, diretta a vigilare sull’ordine inteso come ordine sociale, sui diritti e sulla sicurezza fisica delle persone, contro ogni comportamento illecito e imprudente.
A questo scopo, l’Autorità di pubblica sicurezza[1] adotta le misure ed i provvedimenti, sia preventivi che repressivi, previsti dalla legge.

  • Per «ordine pubblico» si intende quello stato generale della società nel quale le istituzioni, le strutture democratiche ed i diritti costituzionali dei cittadini sono garantiti da ogni attentato tendente a modificarli od a renderli inoperanti mediante l’uso o la minaccia illegale della forza.
  • Per «sicurezza pubblica» si intende, invece, la tutela della sicurezza personale dei singoli cittadini, della loro incolumità e della integrità della proprietà dai pericoli derivanti da ogni comportamento illecito di singoli o di gruppi.

La polizia di sicurezza è essenzialmente attività di «prevenzione», cioè tendente ad impedire lo svolgimento di atti o attività contrastanti con l’ordinamento giuridico, oppure comunque in grado di infrangere l’ordinata e sicura convivenza civile.

La Polizia di Sicurezza, può – per quanto concerne le materie d’interesse del Corpo delle Capitanerie di porto – suddividersi come segue:

  1. Polizia Marittima (norme sulla sicurezza della navigazione; attività ludicobalneari, ecc.);
  2. Polizia Portuale (disciplina e controllo del demanio marittimo e portuale);
  3. Polizia Demaniale ed urbanistica (in senso lato – limitatamente al Demanio marittimo);
  4. Polizia Sanitaria e Veterinaria (controllo filiera ittica: pesca, commercializzazione, detenzione);
  5. Polizia Ambientale (limitatamente alle acque nazionali e al demanio marittimo);
  6. Polizia Stradale (limitatamente all’ambito portuale);
  7. Polizia Militare (limitatamente nell’ambito M.M. ed in via concorsuale con i CC.)

Naturalmente le funzioni di polizia sopra citate sono esercitate normalmente quale Polizia Amministrativa nei modi e nelle forme di cui alla Legge 689/81; per le violazioni penali previste dalle medesime leggi si procede invece quale Polizia Giudiziaria applicando invece le forme ed i modi stabiliti dal c.p.p.

La Polizia di Sicurezza può essere esercitata solo dallo Stato: è quella parte della Polizia Amministrativa intesa a vigilare sull’Ordine Pubblico inteso come ordine sociale, sui diritti e sulla sicurezza delle persone, contro ogni comportamento illecito o imprudente – tramite provvedimenti sia preventivi che repressivi – previsti ex lege.
L’Autorità Amministrativa (Stato o Enti Locali) ha il compito di preservare l’ordine, la tranquillità sociale, la sicurezza delle persone, la proprietà; l’Autorità Giudiziaria interviene invece successivamente - quando l’ordine è stato violato - per infliggere la relativa sanzione.

 

 


[1] La Prefettura è l’organo periferico del Ministero dell’interni che esercita in ogni provincia le funzioni dell’amministrazione generale dello Stato. E’ retta dal Prefetto che è la più alta autorità dello Stato in quel territorio. Egli vigila sull’andamento di tutte le pubbliche amministrazioni ad eccezione dell’amministrazione della giustizia, dell’amministrazione militare e di quella ferroviaria, tutela l’ordine e sovraintende alla pubblica sicurezza. Egli dispone della forza pubblica (forze di polizia e forze militari comandate in ordine ) e ne coordina le attività. Il Questore è l’autorità provinciale di pubblica sicurezza che ha la direzione, la responsabilità ed il coordinamento a livello tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di impiego della forza pubblica. Al Prefetto spettano scelte politico-amministrative mentre al questore prettamente scelte tecnico-operative nella concreta azione di polizia.