La discipilna assicurativa del diporto
Importante nell'ambito del diporto in generale è la nuova normativa sull'Assicurazione RC per i natanti. Infatti, è già entrato in vigore il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, concernente "il Codice delle Assicurazioni Private", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 163. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice è stata espressamente abrogata la Legge 24/12/1969 nr. 990, che sino ad allora disciplinava le regole dell'Assicurazione RC per gli autoveicoli ed i natanti.
Attualmente, così, la materia di assicurazione di imbarcazioni e natanti da diporto e motori fuoribordo, risulta disciplinata in particolare dall'art. 123 del novello Codice[1], che prevede l'assicurazione obbligatoria per tutte le unità da diporto munite di motore in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate (1° comma); sono altresì soggette all'obbligo assicurativo tutti i motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità ove vengono installati, risultando assicurato, in tal caso, il natante sul quale di volta in volta viene collocato il motore.
Alle unità da diporto, ai natanti ed ai motori amovibili così individuati, con l'entrata in vigore della suddetta normativa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (4° comma dell'art. 123 T.U., art. 180 e ss. del Codice della Strada). In particolare, l'art. 193 del C.d.S. per la navigazione senza la copertura assicurativa, l'art. 180 del C.d.S. in caso si mancata presenza a bordo del tagliando assicurativo, l'art. 181 del C.d.S. in caso di contrassegno assicurativo non esposto a bordo.
Ciò è confermato dalla Circolare del 28 giugno 2006 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con cui dirime tutti i dubbio in materia ("...devono ritenersi applicabili alle unità da diporto in navigazione che risultino sprovviste di assicurazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada...").
Restano come prima le prescrizioni circa il combinato disposto degli articoli 13, 3° comma, e 21, 1° comma, della Legge 689/1981, in materia di sequestro obbligatorio e confisca del mezzo, ed in materia di fermo amministrativo del natante, quando ricorrano i presupposti dell'art. 127 del nuovo Codice.
Infine, è da tenere presente che, in linea, con le altre violazioni del Codice della Strada, le sanzioni devono essere adeguate secondo gli eventuali aumenti disposti dalle varie Leggi Finanziarie (come nel 2007).
[1] Art. 123. Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.