Il sistema delle linee di base
La «linea di base» rappresenta il punto di partenza per la misurazione delle zone marine previste dal diritto del mare. La tipologia delle varie ipotesi previste dalla normativa internazionale in rapporto alla situazione geografica dell'area interessata è in particolare la seguente:
- Linea di base normale
La linea di base «normale» (normal baseline) è la linea di bassa marea lungo la costa (come indicata dalle carte nautiche a grande scala riconosciute ufficialmente dallo Stato costiero). Essa costituisce il limite interno dal quale è misurata l'ampiezza delle acque territoriali. Peraltro, in casi particolari, come ad esempio la speciale configurazione geografica di foci a estuario o a delta dei fiumi, la presenza di atolli o barriere coralline, di scogli o rocce affioranti o l’esistenza di opere portuali permanenti, come le scogliere, consentono allo Stato rivierasco di poter allontanare dalla costa la linea di base, spostandola verso il largo.
Sono esclusi da questo regime i bassifondi o gli scogli che emergono a bassa marea, a meno che su di essi sia stata costruita una installazione fissa quale, ad esempio, un faro.
- Linea di base retta
Il criterio della linea di base, individuata nella linea di bassa marea lungo la costa (art. 5 Cnudm), ha subito nel tempo deroghe così numerose da risultare oggi pressocché eroso. Attualmente, infatti, gran parte degli Stati, nei casi in cui la linea di costa risulti profondamente incavata e frastagliata, ovvero vi sia una frangia di isole lungo la costa nelle sue strette vicinanze, utilizza il sistema delle linee di base «dritte» (straight baselines) che collegano punti appropriati della costa (punti più sporgenti dei promontori costieri o delle isole litoranee), per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale (ciò in attuazione dell’art. 7 Cnudm).
Sistema di linee di base rette
- Linea di base arcipelagica
Sono dette linee di base «arcipelagiche» (arcipelagich baselines) le linee di base dritte congiungenti i punti più estremi delle isole e degli scogli più esterni di uno "Stato arcipelagico" intendendo come tale uno Stato costituito interamente formato da uno o più arcipelaghi e, eventualmente, da altre isole.
Le linee di base arcipelagiche, a partire dalle quali vengono misurate le acque territoriali, la zona contigua, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, racchiudono al loro interno le «acque arcipelagiche». In particolare, gli Stati Arcipelago (es. Isole Filippine, Indonesia, Mauritius, Fiji e Malta), rappresentano un importante innovazione introdotto dalla Montego Bay del 1992.
Questi Paesi possono tracciare le cosiddette «linee di base arcipelagiche rette», congiungenti i punti estremi delle isole più lontane e degli scogli emergenti, a condizione che nella zona così delimitata il rapporto acqua-terra sia al massimo di 9/1 e la lunghezza delle linee tra isola e isola non superi le 100 miglia, pur essendo ammesso che il 3% del numero totale delle linee di congiunzione abbia una lunghezza non superiore a 125 miglia.
Nelle acque arcipelagiche vige, a vantaggio di navi e aeromobili stranieri, il regime del diritto di passaggio corrispondente a quello previsto per le acque territoriali, assimilabile al diritto di «passaggio in transito» attarverso gli stretti, attraverso «corridoi di transito arcipelagici» che comprendono le rotte normalmente usate per la navigazione internazionale, e che sono disciplinate dallo Stato arcipelagico attravverso la predisposizione di appositi «schemi di separazione del traffico» (COLREG 1972).
Stato Arcipelagico