Convalida dell'arresto e Giudizio direttissimo

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Gli Ufficiali o gli Agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato, lo conducono direttamente davanti al "Giudice del Giudizio direttissimo" (del dibattimento)[1] per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base dell’imputazione formulata dal Pubblico Ministero.
In tal caso citano anche oralmente, la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato d’ufficio (art. 97 comma 3 c.p.p.).
Quando il Giudice non tiene udienza, gli Ufficiali o gli Agenti di P.G. che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il Giudice fissa entro 48 ore dall’arresto.
Il Giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’Ufficiale o l’Agente di PG ad una «relazione orale» e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.
Se il Pubblico Ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall’arresto. Se il Giudice non tiene udienza, la fissa, a richiesta del Pubblico Ministero, al più presto e comunque entro le successive 48 ore.

Se l’arresto non è convalidato, il Giudice restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Il Giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il Pubblico Ministero vi consentono. Se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa, non superiore a 5 giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine
Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti. In tal caso se vi è il consenso del P.M., il giudizio si svolge davanti allo stesso Giudice del dibattimento.

 


[1] Tribunale ordinario o Corte d'Assise o Tribunale per i minorenni