D.P.R. 8.6.1982, n. 470
Nel nostro Paese la qualità delle acque destinate alla «balneazione» è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (emanato in recepimento della Direttiva n. 76/160/CEE dell’8 dicembre 1975) e successive modifiche ed integrazioni. Detto Decreto, colma una lacuna legislativa in materia "igienico-sanitaria" delle acque di balneazione interne e marine; non esistevano infatti precedenti normative specifiche, fatte salve le generiche disposizioni del Regio Decreto n° 726/1985 sugli stabilimenti balneari, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 e della Circolare del Ministero della sanità del 1979 contenente le prime disposizioni attinenti la balneazione.
Il D.P.R. 470/82 prevede che, a cura delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, ove istituite, vengano eseguiti nel periodo di campionamento (dal 1°aprile al 30 settembre) degli accertamenti ispettivi ed analitici sulle acque costiere individuate dalle Regioni interessate, al fine di verificarne l’idoneità (e conseguentemente la non idoneità) alla balneazione.
- Sulla balneazione pone tra i principali obiettivi di:
- definire requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione;
- attivare adeguati piani di monitoraggio;
- definire la idoneità delle acque destinate alla balneazione.
Per le caratteristiche dei parametri da indagare è indubbio che la “qualità delle acque destinate alla balneazione” oggetto del D.P.R. 470, è un obiettivo di carattere principalmente igienico-sanitario.
La tutela igienico-sanitaria è garantita attraverso l’analisi delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche su campioni prelevati ogni 15 giorni nel periodo compreso fra il 1 Aprile ed il 30 Settembre (Tabella 1 - allegato 1 DPR 470/1982 che si tralascia); su ogni campione prelevato vengono ricercati di routine 11 parametri di cui 4 batteriologici e 7 chimico fisici, anche se, in condizioni particolari, si possono ricercano parametri ulteriori. Per il giudizio di idoneità, ogni superamento del limite anche di un solo parametro di qualsiasi prelievo determina campionamenti suppletivi di verifica, dettagliatamente esplicitati dalla norma, in base ai quali si ribadisce l’idoneità o il divieto alla balneazione. Una zona è dichiarata temporaneamente non idonea alla balneazione, a cura del Comune interessato, qualora due delle cinque analisi “suppletive” previste presentino difformità ai requisiti normativi di qualità, mentre la riapertura di tale zona resta subordinata all’esito favorevole di due analisi “routinarie” consecutive eseguite con la frequenza minima prevista.
Per la determinazione dell’idoneità all’inizio della stagione balneare, ci si riferisce alle analisi effettuate durante l’anno precedente: le acque sono considerate idonee quando hanno avuto il 90% dei campioni in cui tutti i parametri sono rientrati nei limiti di legge (80% per i parametri microbiologici) e i casi di non conformità (per colorazione, pH, temperatura, fenoli, oli minerali e sostanze tensioattive) non hanno avuto valori superiori del 50% dei limiti (tab. 1)
Il D.P.R. 470/82 non ha subito nessuna modifica fino alla emanazione della Legge 29 dicembre 2000, n° 422, che, con l’articolo 18 ha dettato nuove e più severe norme in materia di acque di balneazione:
- quando per i coliformi totali e fecali vengano superati rispettivamente i valori di 10000 e 2000 ufc/100 ml, la percentuale dei campioni conformi passa dall’80 al 95%;
- se sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli previsti, la zona dovrà essere vietata alla balneazione per tutta la stagione balneare successiva;
- se per due stagioni consecutive un punto dimostra la non conformità alla balneazione, tale zona deve essere vietata e contemporaneamente, devono essere attuate misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell’ inquinamento
Si nota che con questo aggiornamento si impongono limiti più severi e restrittivi a vantaggio della protezione e del miglioramento delle acque di balneazione.
E’ importante rilevare che da tempo si avvertita la necessità di modificare l’attuale Direttiva Europea 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione; nel 1994 il Consiglio dell’Unione Europea ha presentato una proposta di nuova Direttiva che modificava parzialmente quella attuale ma che è stata successivamente respinta nel 1999 da 14 Stati Membri su 15 totali. Successivamente, il 24 Ottobre 2002, la Commissione Acque di Balneazione delle Comunità Europee ha presentato una nuova proposta che prevede un approccio innovativo e conforme alle più recenti politiche di gestione e programmazione ambientale. In sintesi la Direttiva mira ad individuare e riconoscere tutti i meccanismi responsabili dell’eventuale superamento dei limiti stabiliti, oltre ai processi che determinano la qualità dell’acqua e la sua variabilità al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche tramite interventi di gestione specifici e mirati.
Nello stesso documento viene proposta l’ introduzione di 2 nuovi parametri microbiologici, Enterococchi intestinali ed Escherichia Coli, considerati più sensibili e significativi per valutare il rischio per la salute pubblica durante l’attività di balneazione e gli atri usi ricreativi della risorsa idrica. Di fatto i nuovi sostituiscono tutti i parametri utilizzati fino ad ora, lasciando un ruolo accessorio ad altri già presenti (oli minerali; pH, solo nelle acque interne; fioriture algali, solo nelle zone a rischio) o di nuova introduzione (residui bituminosi, catrame, materiale galleggiante come legname, plastica, vetro, gomma ecc.). Tale riduzione dei parametri determinerebbe ingenti riduzione dei costi senza comunque ridurre il grado di protezione dei cittadini.