In via di aggiornamenteo "Legge Anticorruzione" - Delitti contro la Pubblica Amministrazione
In via di aggioenamento - Legge Anticorruzione
Nel titolo II del libro II del Codice penale, sono previsti e puniti «i fatti» che impediscono o turbano il regolare svolgimento di ogni attività dello Stato e degli enti pubblici.
E’ facile comprendere che il regolare e proficuo svolgimento (o meglio, il buon andamento e la imparzialità) delle attività della pubblica amministrazione può essere "turbato" sia dalle condotte di quelle stesse persone che sono chiamate ad esercitare tali attività (Pubblici Ufficiali, incaricati di un pubblico servizio che vengono meno ai loro doveri….) sia dalle condotte dei privati che vengono in contatto con gli organi della pubblica amministrazione e che tendono a condizionarli.
- Si elencano le principali figure:
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione (artt. 318-322)
- Istigazione alla corruzione (art. 322)
- Abuso di Ufficio (art. 323 c.p.)
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.)
- Rifiuto di atti d’ufficio – Omissione (art. 328 c.p.)