Modus operandi
L’art. 351 c.p.p. disciplina le altre sommarie informazioni utili ai fini delle indagini che la Polizia Giudiziaria (U.P.G. e Agenti) può ricevere (anche rivolgendo domande) dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti per cui si procede (c.d. potenziale testimone) indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini.
- Garanzie difensive
Non ne deve essere dato avviso al difensore dell’indagato e l’intervento del difensore non è consentito.
- Adempimenti preliminari
La persona ha l’obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità. Tale obbligo è sancito nell’art. 651 che punisce come contravvenzione il rifiuto di dare al indicazioni sulla propria identità e su altre qualità personali e nell’art. 496 c.p. che punisce come delitto le false dichiarazioni sulla identità e su qualità personali proprie o altrui.
Le persone sentite a norma dell’art. 351 c.p.p. hanno l’obbligo di rispondere (riferire ciò che sanno interno ai fatti sui quali vengono sentite) La loro reticenza e la loro falsità non sono punite in se stesse salvo il fatto che, nelle concrete circostanze, possa configurarsi come reato di favoreggiamento art. 378 c.p.) o di rifiuto di ufficio (art. 652 c.p.) o di calunnia (art. 368 c.p.).
Sono tuttavia previste delle disposizioni che introducono per taluni soggetti delle eccezioni all’obbligo di rendere informazioni (il segreto). Ad esempio non possono essere obbligati a deporre:
- i prossimi congiunti[1] dell’indagato (art. 307 c.p.) salvo che abbiano presentato denuncia, querela;
- i soggetti che devono attenersi al segreto professionale (art. 200 c.p.), come ad esempio, i medici, gli avvocati;
- i pubblici Ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio su ciò che è oggetto di segreto d’ufficio (art. 201) o in caso di fatti coperti dal segreto di Stato (art. 202 c.p.).
- Documentazione e trasmissione
L’atto è documentato mediante Annotazione salvo che la Polizia Giudiziaria non ritenga di proceder a verbalizzazione.
L’atto è documentato mediante Verbale quando le informazioni sono assunte da persone informate sui fatti nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell’immediatezza del fatto (artt. 357 comma 2 e 373 comma 5).
Previa conservazione di una copia, è trasmesso senza ritardo al Pubblico Ministero e da questi conservato nel fascicolo delle indagini.
- Utilizzazione
Ha un’utilizzabilità piena prima del giudizio; e ha utilizzabilità del giudizio dopo le contestazioni nell’ipotesi di dichiarazioni che il testimone ha reso alla Polizia Giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell’immediatezza del fatto (art. 500 comma 4); ha utilizzabilità limitata (per effetto delle contestazioni) in giudizio negli altri casi (art. 500 comma 3)..
- I dati delle sommarie informazioni assunte dai potenziali testimoni vanno inseriti nel CED-SDI.
[1] Sono prossimi congiunti: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (genero, nuora, suoceri, cognati salvo che sia morto il coniuge e non vi sia prole), gli zii e i nipoti, chi è legato all’indagato da vincoli di adozione, chi conviva come coniuge con l’indagato, il coniuge separato dell’indagato.