Ordinanza: tipologia

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Il termine «Ordinanza» è adoperato dalla dottrina per quegli atti del potere esecutivo (Pubblica Amministrazione e Governo), caratterizzati dalla "eccezionalità" e dalla "temporaneità" nella loro efficacia. In questo senso sono considerate "Ordinanze normative" anche i decreti-legge emanati dal Governo, ma si tratta di una classificazione astratta. Le Ordinanze "in senso stretto" son atti amministrativi, generali e particolari, non predeterminati quanto al contenuto, ed emanati in casi di particolare necessità e urgenza da Autorità amministrative diverse dal Governo.

Le Ordinanze sono figure atipiche, il cui contenuto cioè può essere il più vario possibile, esse sono amissibili solo in determinate materie (es. sanità  e igiene pubblica, ecc.) e solo per particolari motivi di urgenza (es. pericolo di epidemia). 

Possono anche modificare la legge ordinaria, a causa della loro eccezionalità, ma devono essere adeguatamente motivate, e perdono efficacia col venir meno dei presupposti di necessità e urgenza che le hanno richieste. Non possono mai derogare dalla Costituzione.

  • Il potere normativo, può esplicarsi nelle «seguenti forme» :

 a) Ordinanze normative in senso lato - che a loro volta si dividono in:

  1. Ordinanze in senso stretto (c.d. ”libere”): fanno riferimento a situazioni specifiche benché astratte, riferendosi a destinatari che, sebbene non determinati all’atto dell’emanazione della stessa, diventano tuttavia determinabili in relazione alle circostanze di tempo e di luogo che detto provvedimento astrattamente disciplina.
  • Ad esempio, …con la disposizione “è fatto obbligo a chiunque navighi nella zona interdetta....” il destinatario si individua all’atto della circolazione/navigazione nella zona da parte di un determinato soggetto - che in quel momento diventa specifico e non astratto).
  1. Ordinanze di Urgenza: sono provvedimenti di polizia che hanno natura eccezionale e fanno riferimento a situazioni concrete e specifiche di urgenza e grave necessità, il cui contenuto non è predeterminato dal legislatore, ma è demandato alla valutazione dell’Autorità Amministrativa. Le stesso sono poste in capo, alternativamente, a varie Autorità Pubbliche quali il Prefetto, il Sindaco, il Comandante del Porto Capo di Circondario (art. 82 Cod. nav., per situazioni di ordine pubblico in assenza di Autorità di P.S. - Artt. 69 e 70 - adozione di provvedimenti d’urgenza in caso di naufragio o altro sinistro (in questo caso in assenza dell’Autorità Marittima subentra l’Autorità Comunale - es. rimozione di cose sommerse per garantire la sicurezza della navigazione).
    L’Ordinanza di Urgenza costituisce quindi un provvedimento extra ordinem, che consente ad un Organo pubblico di apporre un rimedio limitato nel tempo ad una situazione straordinaria, e solo fino alla durata della situazione medesima.
    Detto provvedimento normativo di urgenza deve quindi necessariamente contenere un termine finale all’efficacia del provvedimento medesimo, in mancanza del quale il provvedimento stesso risulterebbe annullabile per sviamento di potere[1]  
    Tale natura di eccezionalità e di urgenza comporta anche l’esclusione di tali atti dall’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/90[2], salvo che ciò risulti in concreto compatibile con il procedimento posto alla base del provvedimento[3], anche mediante affissione di appositi avvisi ovvero contattando le associazioni di categoria[4].
  • Ad esempio, …con la disposizione “è fatto obbligo a chiunque navighi nella zona interdetta” il destinatario si individua all’atto della circolazione/navigazione nella zona da parte di un determinato soggetto - che in quel momento diventa specifico e non astratto).
     
    Tali casi sono individuabili, in genere, nei poteri di regolamentazione del Comandante del Porto, disciplinati dall’art. 81 Cod. nav., nonché nelle fattispecie regolate dagli artt. 50, comma 1°, 52, comma 3°; 67; 68, comma 2°; 77, comma 2°; 78, comma 1° Cod. nav., e naturalmente in quelle disciplinate dal C.d.S. in quanto applicabili.
  1. Ordinanze sanzionatorie (art.18 L.689/81): sono espressione della potestà sanzionatoria, in via amministrativa, posta in capo ad alcuni Organi periferici di Amministrazioni centrali (quali il Prefetto, il Comandante del Porto) ovvero di Enti locali (Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione) in presenza di determinati illeciti concernenti materie per le quali è intervenuta depenalizzazione del fatto in illecito amministrativamente sanzionato.
    Trattasi sempre di estrinsecazione del potere di supremazia della Pubblica Amministrazione, che si esplica quale altra forma di Polizia Amministrativa da parte di un’Autorità/Ente statale o Locale, limitatamente a determinate materie ma nei confronti di tutti i soggetti indeterminatamente.
    A differenza di altri tipi di Ordinanza (quali ad esempio, quelle di necessità ed urgenza) questo tipo di provvedimento deve essere sempre e dettagliatamente motivato, a pena di nullità[5], e deve naturalmente essere sottoscritto dal Comandante[6].

In tal caso è la Legge 689/81 che determina tuttavia esattamente in quale forma detto potere può esplicitarsi. Le principali differenze con le altre Ordinanze emanate dall’Autorità Marittima sono:

  1. l’obbligo di motivazione del provvedimento;
  2. la destinazione dello stesso nei confronti di soggetti ben determinati;
  3. la tassatività delle relative procedure di contestazione e difesa ;
  4. la fissazione ex lege di termini precisi per le singole fasi procedimentali ;
  5. la ricorribilità dei provvedimenti medesimi presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ;
  6. l’esecutorietà coattiva di sanzioni pecuniarie a mezzo riscossione esattoriale.

Le «Ordinanze sanzionatorie» possono, a loro volta, dividersi in:

  1. ordinanza-ingiunzione
  2. ordinanza di archiviazione
  3. ordinanza di sequestro

 


[1] T.A.R. Veneto, Sez. II^, Sent. n° 3807 del 30.11.07

[2] C.d.S. – Sez. V^ - Sent. n° 4448 del 13.08.07
[3] T.A.R. Liguria – Genova – Sez. I^ - Sent. n° 3 del 02.01.08 e T.A.R. Calabria – Catanzaro – Sez. I^ - Sent. n°692 del 27.04.05 in materia di Ordinanze sindacali
[4] T.A.R. Liguria – Sez. II^ - Sent. n° 1270 del 05.12.01.
[5]  Da ultimo Cass. Civ., Sez. 1^ - Sent. n° 519 del 13.01.05
[6] Sebbene per le Ordinanze-Ingiunzioni prefettizie sia stata ritenuta ammissibile la sottoscrizione da parte di un Funzionario da questi delegato – Cass. n° 4861/2007; Giudice di Pace di Rivarolo Canadese (TO) – Sent. n° 144 del 14.06.08.