Specifici casi nei quali la contestazione può non essere immediata

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L’art. 201 comma 1 bis del Codice della Strada ha introdotto tuttavia alcuni "specifici casi" nei quali la contestazione può non essere immediata, casi che non dovrebbero peraltro essere intesi come tassativi, avendone la giurisprudenza ampliato la portata, anche alle contestazioni effettuate da personale agente in incognito con auto provviste di targa di copertura[1] e consentendo la contestazione differita senza che questi comporti l’arresto repentino del veicolo [2], anche se tale valutazione può essere oggetto di contestazione e passibile di diverso apprezzamento da parte del Giudice.
Una importante distinzione fra “contestazione” e "verbalizzazione” è stata invece fatta dalla Suprema Corte, laddove ha ritenuto che, ricorrendone le circostanze di tempo e di luogo che precludevano agli accertatori, una volta contestata verbalmente la violazione al contravventore, di verbalizzare poi la stessa, operazione questa “distinta e successiva” rispetto alla contestazione già avvenuta oralmente, il diritto di difesa del contravventore non risulta leso, essendo quindi perfettamente valido il successivo verbale, che conserva validità fino a querela di falso dei fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza[3].
D’altra parte, la Suprema Corte ha anche ristretto l’ambito d’applicazione dell’istituto della mancata contestazione immediata, ritenendo, ad esempio, non sufficiente la mera enunciazione delle circostanze richiamate dal citato art. 201 comma 1 bis , ma che i motivi della stessa vengano dettagliati dagli accertatori, e ciò per non ledere il diritto di difesa del contravventore[4].
In particolare, la Suprema Corte ha rimesso al Giudice l’apprezzamento, in relazione alle concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla impossibilità di contestare la violazione al contravventore[5], specie per alcune violazioni quale la guida pericolosa o il sorpasso vietato che richiedono, per la S.C., un immediato contraddittorio con l’automobilista[6] .
Tale orientamento è stato peraltro recepito da alcuni Giudici di Pace, laddove gli stessi hanno ritenuto che “.... la mancata contestazione immediata di violazioni accertate con la mera percezione sensoriale di pochi secondi impedisce un controllo obiettivo e rigoroso,…e conseguentemente …inidoneo ad incidere sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento....” [7].
Invece eventuali errori nell’indirizzo del contravventore debbono essere ritenuti sanabili se la notifica nei confronti dello stesso comunque avviene, perché il diritto alla difesa non viene comunque leso[8].
Normalmente, qualora le figure del contravventore e dell’obbligato in solido non coincidano, la violazione può essere contestata anche successivamente nei confronti dell’obbligato in solido, a mezzo del servizio postale, ovvero con le modalità di seguito meglio specificate.

Per «obbligato in solido», infatti, si intende, rispettivamente: l’armatore, il proprietario, l’usufruttuario, l’utilizzatore (se il bene è concesso in leasing); il titolare di un diritto personale di godimento (della cosa utilizzata per commettere la violazione, veicolo, unità, attrezzo da pesca, ecc.); la persona rivestita dell’autorità (per minori, incapaci e inabilitati, conducenti del veicolo,del natante, ecc.); incaricata della direzione o vigilanza (per le imprese, soggetti iscritti ex art. 68 Cod. nav.; armatori, comandanti di nave, ecc.); l’imprenditore; ente o persona giuridica (per fatti commessi da rappresentate o dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni , assistente bagnante; marinaio; ecc.); il datore di lavoro per violazioni commesse dall’autista suo dipendente (combinato disposto art. 196 C.d.S. e art. 6 L. 689/81).
Quanto sopra a meno che l’obbligato non provi che la circolazione (ovvero l’uso illecito del mezzo impiegato per compiere materialmente la violazione) è avvenuto contro la sua volontà (esibendo, ad esempio. una denuncia di furto) ovvero che, nonostante ogni precauzione adottata e la vigilanza esercitata, non sia stato materialmente possibile impedire il fatto.
Devono essere invece espressamente riportati in calce al processo verbale di accertamento dell’illecito le motivazioni che hanno precluso all’agente accertatore l’attività di immediata notifica nei confronti del trasgressore.
Infatti la mancata contestazione immediata, come pure l’aver omesso di riportare sul verbale le dichiarazioni eventualmente rese dal contravventore (le quali ultime andranno riportate integralmente anche utilizzando, se del caso, foglio stralcio del verbale), pur se non costituiscono espressa causa di nullità dell’atto medesimo, di fatto possono potenzialmente precludere nella fase iniziale del procedimento l’attività difensiva del contravventore[9], potendo conseguentemente costituire elemento per avanzare opposizione avverso il Giudice di Pace, e costituire comunque, se non adeguatamente motivata, omissione procedimentale passibile di rilevanza in sede disciplinare nei confronti dell’accertatore[10].

 


[1] Cass. Civ. – Sent. n° 17573 del 31.08.05

[2] Cass. Civ. – Sent. n° 22364 del 05.09.08

[3] Cass. Civ. – Sent. n° 14668 del 03.06.08

[4] Cass. Civ. – Sez. II^ - Sent. n° 8837 del 28.04.05

[5] Cass. Civ. – Sent. n° 18271 del 30.08.07 – conforme n° 263111 del 07.12.06; n° 7332/2005; n° 352/2005; n° 11971/2003; n° 2494/2001 )

[6] Cass. Civ. – Sent. n° 15324 del 21.07.05

[7] G.d.P. di Acerra – Sent. 19.11.07

[8] Cass. Civ. – Sent. n° 15030/2007

[9] Sent. Cass. Civ., Sez. III, n° 4010 del 03.04.2000

[10] Cass. Civ., Sez. III, n° 10036 del 01.08.2000, Sez. I, n° 6527 del 29.05.92 e n° 8356 del 26.07.93).