Le misure cautelari personali
Le "misure cautelari personali" costituiscono in limitazioni di libertà personale (fisica) o della sfera giuridica dell’individuo, disposte da un Giudice per finalità di cautela processuale anche nella fase investigativa.
In coerenza al modello accusatorio, la capacità di incidenza del P.M. e della Polizia Giudiziaria sulla sfera giuridica dell’indagato è ristretta se rapportata all’ampia gamma di misure cautelari, che fanno capo al Giudice.
Alla funzione inquirenrte (P.M. e P.G.) sono consentite solo le misure privative della libertà personale (anticipatorie dell’intervento del Giudice) e, quindi, di tipo pre-cautelare: fermo ed arresto. Spetta al Giudice provvedere, in via ordinaria, ad assicurare l’esigenze cautelari appunto come misure cautelari giurisdizionali.
- Le misure cautelari, che il Giudice può disporre, investono l’intera personalità dell’accusato, dispiegandosi in:
- misure coercitive
- misure interdittive
Le "misure coercitive", incidendo sulla libertà fisica o di locomozione spaziale dell’indagato, sopprimendola, limitandola o semplicemente condizionandola, evitano che lo stato di piena libertà dell’imputato possa renderne probabile la fuga ovvero possa mettere in pericolo la prova (inquinarla) o la tranquillità sociale (commettere altri delitti).
► Le misure coercitive sono:
- divieto di espatrio (il Giudice dà alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento come ritiro del passaporto, apporre sui documenti la dicitura…..non valido per l’espatrio);
- obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia giudiziaria in giorni e ore specificatamente fissati);
- divieto e l’obbligo di dimora (obbligo di non accedere in un determinato territorio senza autorizzazione o l’obbligo di non allontanarsi dal territorio di un comune senza autorizzazione)
- arresti domiciliari (non allontanarsi dalla propria abitazione): da non confondere con la detenzione domiciliare che si applica solo a chi è stato condannato con sentenza definitiva.
- custodia cautelare in carcere (la misura con la quale il Giudice ordina agli Ufficiali e agli Agenti di PG che il soggetto sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.
La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo in casi eccezionali, quando ogni altra misura risulta inadeguata. L’intensificarsi di gravi fatti di criminalità, ha convinto il legislatore a fissare specifici delitti per i quali è stabilita l’adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, indicati dall’art. 275 (come ad esempio: omicidio, devastazione, strage, associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, terrorismo, eversione, produzione sostanze stupefacenti).
Le "misure interdittive" impediscono all’imputato l’esercizio di potestà o di attività (ufficio o professione) direttamente collegate alla commissione del reato stesso.
Esse mirano ad evitare il verificarsi degli ulteriori effetti dannosi che potrebbero conseguire se l’imputato continuasse nell’esercizio della potestà e delle attività che hanno fornito l’occasione per il compimento del primo reato.
► Le misure interdittive sono:
- sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori;
- sospensione dall’esercizio di un ufficio o servizio;
- divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali o di determinati uffici direttivi (nel campo marittimo, per esempio, la interdizione di titoli professionali marittimi, interdizione dalla professione marittima).
- L’applicazione delle misure cautelari personali è regolata da alcuni principi generali:
- le misure cautelari possono essere adottate solo dal Giudice, e nelle indagini preliminari dal GIP su richiesta del PM;
- vi deve essere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
- vi deve essere la sussistenza di esigenze cautelari;
- vi deve essere almeno una delle seguenti esigenze:
- esigenze probatorie inderogabili (lo stato di libertà dell’imputato può essere di ostacolo alla formazione della prova in quanto può impedirne l’acquisizione, esempio intimidazione del testimone) ;
- fuga, concreto pericolo di fuga (il pericolo di fuga è concreto quando da elementi e fatti obbiettivi può desumersi la ragionevole possibilità che l’inquisito faccia perdere le proprie tracce).
- esigenze di tutela della collettività (concreto pericolo che l’imputato commetta gravi delitti. Il concreto pericolo può essere dedotto dalle modalità e dalle circostanze del reato e dalla personalità dell’imputato.