La Polizia Giudiziaria Militare: generalità
I compiti istitutivi della Polizia Giudiziaria sono riportati, come si è detto in precedenza, nell’art. 55 del Codice di procedura penale: “prendere notizia dei reati, impedire che gli stessi vengano portati a conseguenze ulteriori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.
Il c.p.p. Vassalli parla di “fonti” di prova, in quanto la “prova” si forma nel dibattimento. Cioè, solo il Giudice del dibattimento deve accertare i fatti come “prove”.
La Polizia Giudiziaria si distingue in due aree:
- in senso soggettivo: le persone che svolgono le funzioni;
- in senso oggettivo: il complesso delle attività svolte da tali persone.
Per ciò che concerne l’ordinamento militare, le persone che svolgono i compiti di Polizia Giudiziaria militare sono indicate, in ordine di priorità, dall’art. 301 c.p.m.p.:
- Comandanti di corpo, distaccamento e posto;
- Ufficiali e Sottufficiali dei Carabinieri;
- tutti gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria indicati nell’art. 57 del c.p.p.
L’art. 301 c.p.m.p. è compatibile con il nuovo Codice di procedura penale, perché si limita, come sopra descritto, ad indicare le persone che esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria militare, precisandone l’ordine di precedenza.
Il Comandante di Corpo, che occupa la prima posizione quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria Militare (UPGM), è l’ufficiale preposto, come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, al comando o alla direzione di una unità organica dotata di autonomia nel campo dell’impiego, in quello logistico e in quello tecnico ed amministrativo.
La qualifica di UPGM del Comandante di Corpo è ribadita anche dall’art. 22, punto del RDM, secondo cui il Comandante di Corpo “esplica, inoltre, le funzioni di Polizia Giudiziaria militare secondo le leggi e i regolamenti vigenti nei riguardi dei propri dipendenti”.
Condizione legittimatrice essenziale per le funzioni di Polizia Giudiziaria Militare (P.G.M.) è il riferimento dei relativi atti a reati militari soggetti alla giurisdizione militare. Dal momento che - come abbiamo detto in precedenza - la giurisdizione militare si esercita solo sui militari, i Comandanti militari e gli altri Ufficiali di P.G.M. possono svolgere le loro funzioni in materia penale solo in presenza di reati militari commessi da militari.
- Per i reati militari e comuni commessi da civili e per i reati comuni commessi da militari, il Comandante non può esercitare funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Per tali reati incombe sul Comandante soltanto l’obbligo della denuncia per iscritto all’Autorità giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria ordinaria, in qualità di Pubblico Ufficiale e non di U.P.G. (art. 331 c.p.p.)
Ad adiuvandum:
- Art. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di Pubblici Ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)
- Salvo quanto stabilito dall’art. 347 c.p.p., i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reatto perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
- La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di polizia giudiziaria.
[…]
Art. 361 c.p. (Omessa Denuncia di reato da parte del Pubblico Ufficiale)
Il Pubblico Ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nelle’esrcizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a 516 €.
[…]
Unica eccezione alla predetta regola generale, è costituita da quanto previsto nella Legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicopendenza, citata in nota all’art. 446 c.p.) concernente il fenomeno della droga ed i reati ad essa connessi. L’art. 89-bis, comma 8, di tale legge stabilisce infatti che «le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presen te legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli Comandanti di Corpo con grado non inferiore ad Ufficiale superiore».
I Comandanti militari svolgono, quindi attualmente, per effetto non dell’art. 301 c.p.m.p., ma dell’art. 89-bis citato, funzioni di polizia giudiziaria per reati comuni, quali sono quelli in materia di stupefacenti: la competenza dei Comandanti di Corpo ai sensi dell’art. 89- bis non potrebbe tuttavia intendersi come esclusiva, ma, nonostante l’equivoca disposizione della norma, come concorrente con quella delle altre persone cui agli artt. 55 e ss. c.p.p. attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria. Ciò che importa maggiormente, in tali circostanze, è la responsabilità del Comandante, l’immediatezza, la funzionalità e la globalità dei suoi interventi. Questo spiega la deroga che il Legislatore ha voluto fare rispetto alla regola generale, attribuendo al Comandante funzioni di Polizia Giudiziaria per i reati di droga. In materia di tossicodipendenza, il Comandante di Corpo, oltre ai rapporti con la Magistratura competente, è tenuto anche ad interessare le autorità sanitarie ed il Prefetto.
Tornando ai compiti generali del Comandante di Corpo quale UPGM, si rileva che, nell’ambito del suo Ente, egli è la prima Autorità in materia di Polizia Giudiziaria. Esercita quindi la titolarità nei rapporti con la Magistratura: ne consegue che le singole attività delegate ai Carabinieri devono poi essere fatte proprie dal Comandante, che deve comunque redigere “Verbale”, per ogni attività di Polizia Giudiziaria svolta. Questa è un’ulteriore garanzia, voluta dal nuovo Codice di procedura penale, che stabilisce anche le modalità relative alla compilazione di detti verbali.
La Legge n. 356/92 ha introdotto sostanziali modifiche legislative al Codice di procedura penale, comprese la facoltà e gli obblighi della Polizia Giudiziaria ordinaria e di quella militare. La principale innovazione, rispetto al codice Vassalli del 1988, consiste nel fatto che la comunicazione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.) non va più fatta entro 48 ore, ma con immediatezza.
La notizia di reato va fatta anche in forma orale, eventualmente con fax, quando c’è urgenza. Successivamente seguirà la comunicazione scritta.
- Riguardo alle segnalazioni delle notizie di reato, occorre rilevare come taluni Comandanti di corpo (nella veste di Ufficiale di polizia giudiziaria) ricorrano frequentemente alla segnalazione di eventi e/o comportamenti, anche non penalmente rilevanti, alle Procure competenti con un automatismo talvolta rituale. Tale modo di operare, che esclude, di fatto, la valutazione disciplinare dei Comandanti, comporta, tra l’altro, numerosissimi procedimenti giudiziari che, nella gran parte dei casi, si concludono con pronunciamenti di archiviazione. Occorre che ogni Comandante ponga in atto, prioritariamente, tutte le misure che rientrano nelle sue facoltà disciplinari e/o amministrative svolgendo l’ineludibile azione di valutazione dei citati eventi e/o comportamenti, volta a verificare e separare gli aspetti di rilevanza disciplinare da quelli di rilevanza penale, si da non delegare all’Autorità Giudiziaria un’attività propria dei Comandanti di corpo e non ricorrere alla surrogazione giudiziaria a scapito della funzione di Comando propriamente detta, che deve essere invece gelosamente garantita quale essenza precipua della nostra professione.