Le sommarie informazioni delle persone informate sui fatti

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Le persone c.d. informate sono i testimoni potenziali (cioè diventeranno testimoni al momento dell'escussione in dibattimento), che sono e persone non inquisite, ma in grado di riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione del fatto e dell'individuazione del colpevole.

Tali persone rendono sommarie informazioni in fase investigativa e testimonianza in sede di incidente probatorio (art. 392) o di dibattimento (art. 468). Le relative dichiarazioni avvengono sempre in assenza di difensore, poiché provengono da soggetti non inquisiti.
Qui non rileva la differenza tra dichiarazioni spontanee (ricevute) e dichiarazioni assunte (provocate). Il regime è, pertanto, sempre identico in riferimento alla forma di documentazione e alla valenza probatoria dell'atto.
In ordine alla forma, deve essere sempre redatto verbale (e non già sommariamente annotazione), giacchè l'atto ha sempre potenzialità probatoria.

L’art. 351 c.p.p. disciplina le altre sommarie informazioni utili ai fini delle indagini che la Polizia Giudiziaria (Ufficiali ed Agenti) può ricevere (anche rivolgendo domande) dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti per cui si procede (c.d. potenziale testimone) indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini. 
La persona è ha l’obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità. Tale obbligo è sancito nell’art. 651 che punisce come contravvenzione il rifiuto di dare al indicazioni sulla propria identità e su altre qualità personali e nell’art. 495 c.p. che punisce come delitto le false dichiarazioni sulla identità e su qualità personali proprie o altrui.
Le persone sentite a norma dell’art. 351 c.p.p. hanno l’obbligo di rispondere (riferire ciò che sanno interno ai fatti sui quali vengono sentite) La loro reticenza e la loro falsità non sono punite in se stesse salvo il fatto che, nelle concrete circostanze, possa configurarsi come reato di favoreggiamento art. 378 c.p.) o di rifiuto di ufficio (art. 652 c.p.) o di calunnia (art. 368 c.p.).
Sono tuttavia previste delle disposizioni che introducono per taluni soggetti delle eccezioni all’obbligo di rendere informazioni (il segreto).

  • Ad esempio non possono essere obbligati a deporre:
  1. i prossimi congiunti dell’indagato (art. 307 c.p.) [1] salvo che abbiano presentato denuncia, querela;
  2. i soggetti che devono attenersi al segreto professionale (art. 200 c.p.), come ad esempio, i medici, gli avvocati;
  3. i pubblici Ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio su ciò che è oggetto di segreto d’ufficio (art. 201) o in caso di fatti coperti dal segreto di Stato (art. 202 c.p.). 

L’atto è documentato mediante Annotazione salvo che la Polizia Giudiziaria non ritenga di procedere a verbalizzazione.
L’atto è documentato mediante Verbale quando le informazioni sono assunte da persone informate sui fatti nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell’immediatezza del fatto (artt. 357 comma 2 e 373 comma 5).
Previa conservazione di una copia, è trasmesso senza ritardo al Pubblico Ministero e da questi conservato nel fascicolo delle indagini.
Ha un’utilizzabilità piena prima del giudizio se contiene atti irripetibili: dichiarazioni ad irripetibilità originaria (esempio, teste moribondo) e quelle ad irripetibilità sopravvenuta (es. teste successivamente ucciso); e ha utilizzabilità del giudizio dopo le contestazioni nell’ipotesi di dichiarazioni che il testimone ha reso alla Polizia Giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell’immediatezza del fatto (art. 500 comma 4); ha utilizzabilità limitata (per effetto delle contestazioni) in giudizio negli altri casi (art. 500 comma 3).

 


[1] Sono prossimi congiunti: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado (genero, nuora, suoceri, cognati salvo che sia morto il coniuge e non vi sia prole), gli zii e i nipoti, chi è legato all’indagato da vincoli di adozione, chi conviva come coniuge con l’indagato, il coniuge separato dell’indagato.