Modus operandi
Versione stampabile
- Le fasi successive del procedimento conseguente all’arresto o al fermo sono così scandite:
- al più tardi entro 24 ore dalla esecuzione della misura, l’arrestato o il fermato passa nella disponibilità del Pubblico Ministero salvo i casi di liberazione a opera della stessa Polizia Giudiziaria;
- il Pubblico Ministero può procedere all’interrogatorio (art. 388);
- entro 48 dall’arresto o dal fermo, il Pubblico Ministero o provvede alla liberazione (art. 389 co.1) o richiede la convalida al G.I.P. competente in relazione al luogo dove l’arresto è stato eseguito (art. 390 co.1),
- il G.I.P. fissa l’udienza di convalida al più presto o comunque entro le 48 ore successive. Entro tali 48 ore l’udienza deve essere celebrata (art. 390 co.2).
- Il Pubblico Ministero con la richiesta di convalida (art. 390 e art. 122 att.) trasmette:
- il decreto di fermo (se il fermo è stato disposto dal Pubblico Ministero);
- il verbale di arresto o di fermo;
- copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia (anche se domiciliare);
L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato
- La liberazione dell'arrestato o del fermato
La liberazione può essere disposta:
- dalla Polizia Giudiziaria (art. 389 co. 2);
- dal Pubblico Ministero (art. 389 co. 1);
- dal G.I.P. (art. 391 commi 4 e 6).