Organismi e strutture
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte, nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, da tutti coloro cui il Codice di procedura penale o specifiche leggi attribuiscono la «qualifica» di Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria (art. 55, comma 3 c.p.p.).
Per ottenere risultati ottimali dall’attività di polizia giudiziaria, il Codice di rito prevede, tuttavia, particolari «organismi» e «strutture», sempre composte da Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, appositamente istituiti per compiere attività di indagine in modo continuativo e permanente e collegati, più o meno intensamente, con l’Autorità giudiziaria e, in particolare, con il Pubblico Ministero al quale la legge attribuisce il potere di dirigere le indagini (art. 327 c.p.p.).
L’art. 109 Cost. prevede che l’Autorità giudiziaria «dispone» direttamente della Polizia Giudiziaria. Il potere di piena utilizzazione e direzione della Polizia Giudiziaria rende ciascun Procuratore della Repubblica, giuridicamente Capo (o direttore) della Polizia Giudiziaria nell’ambito del proprio circondario.
A seconda della dipendenza solo funzionale o anche organica della Polizia Giudiziaria dal Pubblio Ministero, la Polizia Giudiziaria può essere così "tripartita" (art. 56 e artt. 5-12 att. c.p.p.):
- Sezioni di polizia giudiziaria;
- Servizi di polizia giudiziaria (reparti operativi, nuclei di PG);
- Generici organi di polizia giudiziaria (Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria ai quali la legge fa comunque obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato).
Le «Sezioni» di polizia giudiziaria, hanno una totale dipendenza "funzionale-operativa" ed una ampia dipendenza organica dal P.M. Sedi operative delle Sezioni di P.G. sono le Procure della Repubblica presso il Tribunale ordinario e quello presso il Tribunale per i minorenni. Non sono istituite presso le Procure Generali presso le Corti di appello.
Nei casi di «avocazione» (e cioè nei casi in cui il Procuratore Generale si autosostituisce, per giustificati motivi, al Procuratore della Repubblica nello svolgimento delle indagini) il Procuratore Generale può peraltro disporre di tutte le Sezioni del "distretto", fermi restando i suoi poteri di coordinamento e sorveglianza.
Le Sezioni svolgono attività di polizia giudiziaria in modo permanente ed esclusivo e ricevono direttive solo dal Pubblico Ministero e non anche dalle istituzioni di provenienza.
La loro composizione è «interforze» (art. 16 Legge n. 121/81 e succ. modif.): della Sezione fanno parte Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, alla Forza Arnata dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza specificamente addestrati nell’accertamento e repressione di particolari reati (ad esempio, come quelli ambientali, urbanistici, marittimi, ecc.).
La scelta del personale da assegnare alle Sezioni spetta al relativo Procuratore della Repubblica, che vi provvede di intesa con il Procuratore Generale (P.G.), mediante una designazione vincolante per l’Amministrazione di provenienza (artt. 5-20 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ed art. 17 L.1 aprile 1981, n. 121).
Alle Sezioni possono essere «applicati», in soprannumero, Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria appartenenti ad “Organi” diversi dalle tre forze di polizia fin qui indicate.
- Ad esempio, perciò, personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera potrebbe essere applicato presso una Sezione di polizia giudiziaria laddove l’Ufficio di procura dovesse svolgere le indagini su una serie di “reati marittimi” verificatesi in un determinato territorio.
Fanno parte dei «Servizi» di polizia giudiziaria quegli Uffici ed unità ai quali è affidato dalle rispettive Amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge, il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di polizia giudiziaria
Per questi vi è una più intensa dipendenza funzionale, con taluni marginali profili di dipendenza anche organica. I servizi sono adibiti in via permanente, anche se giuridicamente non esclusiva, a funzioni di polizia giudiziaria., ma nell’ambito dell’ istituzioni di appartenenza, sicché ricevono direttive sia da queste, sia dal Pubblico Ministero.
- Si pensi ad esempio, alle Squadre Mobili istituite presso le Questure, ai Reparti e Nuclei operativi dei Carabinieri, ai Nuclei di polizia tributaria della Guardia di Finanza, al Servizio centrale e interprovinciale anche interforze per la lotta alla criminalità organizzata, nonché ai Nuclei operativi per la difesa del mare (c.d. N.O.D.M.) delle capitanerie di Porto, Guardia Costiera preordinati ed esplicitamente organizzati, per la tutela e la difesa sia dell’ambiente marino che della polizia demaniale.
Il personale che fa parte dei Servizi rimane gerarchicamente ed organizzativamente inquadrato nei Corpi di appartenenza, ma le disposizioni di attuazione attribuiscono all’Autorità giudiziaria un controllo sulla mobilità (ad esempio: allontanamento anche provvisorio dalla sede, promozioni, ecc.) del personale addetto ai servizi (artt. 12, 14 e 15 att.).
L’Ufficiale di P.G. preposto al Servizio di P.G. è responsabile dell’efficienza del Reparto verso il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale (art. 59. 2° comma c.p.p.) [1]
Accanto alle Sezioni ed ai Servizi, svolgono funzioni di polizia giudiziaria anche «generici organi» di polizia giudiziaria. Per questi vige un livello minimale di dipendenza solo funzionale. Trattasi di tutti quegli organismi obbligati per legge ad espletare indagini ma normalmente investiti di funzioni amministrative.
Tali generici organi di polizia giudiziaria differiscono dalla restante categoria dei generici Pubblici Ufficiali per il fatto che essi sono obbligati ad iniziare o a continuare indagini, anche su richiesta del Pubblico Ministero, mentre gli altri Pubblici Ufficiali sono tenuti solo a fare denuncia (art. 361 c.p.p.).
Si tratta degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria che non sono inseriti nei servizi e nelle sezioni, ai quali, tuttavia, la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di notizia di reato e che possono avere una «competenza generale» (e cioè in ordine a qualunque reato) o «limitata» (e cioè solo in ordine a determinati reati).
Tali organi devono eseguire, nell’espletamento dell’attività di polizia giudiziaria, le direttive del Pubblico Ministero, ma è bene ribadire, comunque, che ferma tale subordinazione, tali organi continuano ad essere subordinati anche ai loro superiori gerarchici per tutto ciò che non abbia attinenza ai compiti di polizia giudiziaria.
Va da sé, poi che anche nell’espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, continueranno ad operare le distinzioni di grado e qualifica derivanti dai rapporti gerarchici stabiliti dall’ordinamento di appartenenza. Gli inferiori sono tenuti ad eseguire gli ordini dei Superiori, salvo che tali ordini siano manifestamente criminosi.
- Dal punto di vista dell’intensità di destinazione all’attività investigativa penale, questa è:
- sporadica per i generici organi di P.G.;
- prioritaria, ma non esclusiva per i servizi di P.G.;
- esclusiva per le sezioni di P.G.
La differenza tra Sezioni e Servizi si fonda sulla diversità delle dipendenze funzionali e organica dal P.M., emblematicamente palesata dalla diversa ubicazione della sede di servizio.
Le Sezioni di P.G., hanno sede presso la Procura della Repubblica; i Servizi, presso i Comandi di appartenenza (le sedi delle Questure, dei Comandi dei CC., della G.d.F., delle Capitanerie di Porto, ecc.).
[1] Art. 59, n. 2 c.p.p. (Subordinazione della polizia giudiziaria) - Il Pubblico Ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria (NODM, NOIP e NOE) è responsabile verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente