"Sistema di punti" per il Comandante del peschereccio
Di particolare interesse è l’istituzione ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 di un «Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci» a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del Regolamento (CE) n. 404/2011 per infrazioni gravi.
La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14, comma 2, del D.lgs. n. 4/2012 dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell 'Allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.
- Sanzioni applicate al comandante della nave
L'applicazione del sistema di punti per i comandanti delle navi da pesca, comporta:
- il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti, al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18,
- il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti, al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54;
- il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti, al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90,
Se nel corso di un’ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di Comandante sono annullati.
- Sanzioni disciplinari
Se le infrazioni sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.