Le fasi del reato doloso
I requisiti della idoneità e della univocità degli atti richiesti dalla legge per la configurabilità del «tentativo», devono essere necessariamente presenti entrambi e non possono essere alternativi. Non è sempre facile stabilire quando si è in presenza di un reato tentato (o tentativo). Prima della consumazione (o dell’inizio di essa nei reati permanenti), la commissione del reato (doloso) è infatti normalmente preceduta da una «sequenza articolata di atti»: tali atti, però, possono dar luogo al tentativo solo quando si collocano in una determinata "fase del procedimento criminoso" ed hanno determinate caratteristiche.
► Tipicamente la commissione di un reato si articola nella:
- fase di ideazione (nei reati dolosi)
- fase di preparazione
- fase di esecuzione
La «fase di ideazione» è quella che si svolge nella mente dell’autore del fatto e consiste nel concepire il proposito criminoso e nel decidere di realizzarlo. E’ riscontrabile solo nei reati dolosi.
Se alla risoluzione di commettere il reato, non segue la sua concreta realizzazione, il soggetto non è punibile. Al più, potrà essere sottoposto ad una misura di sicurezza quando la risoluzione consiste in un accordo con altre persone per commettere un reato (art. 115 c.p.).
La «fase di preparazione» è quella caratterizzata dalla predisposizione dei mezzi e dalla ricerca delle occasioni.
La «fase di esecuzione», infine, è quella della realizzazione del progetto criminoso. Il suo epilogo è rappresentato dalla «consumazione».
Il tentativo si colloca tra la fase della preparazione e quella dell’esecuzione.
Da un punto di vista sostanziale, il delitto tentato ha dunque un più basso livello di offensività rispetto al delitto consumato ed è perciò punito meno severamente.
- Ad esempio, quando si tratta di un delitto tentato, la pena è: non inferiore a 12 anni di reclusione se, per il delitto consumato, è quella dell’ergastolo; diminuita da un terzo a due terzi se, per il delitto consumato, è prevista una pena diversa da quella dell’ergastolo.
Si pensi, allora, a un delitto punito da 3 a 12 anni di reclusione: se si tratta di delitto solo tentato, la pena potrà variare da 1 anno (massima diminuzione nel minimo) a 8 anni di reclusione (minima diminuzione nel massimo).
Va ricordato, che il tentativo non è compatibile con tutti i reati. La legge punisce il tentativo solo rispetto ai "delitti dolosi" (non anche rispetto a quelli colposi ed alle contravvenzioni), in quanto richiede il compimento di “atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto” e con pene ovviamente minori rispetto a quelle previste per il delitto consumato.
Il tentativo non è poi compatibile con i delitti di attentato. In questi, infatti, vi è un’anticipazione della soglia della punibilità e gli atti idonei ed univoci che negli altri reati consentono la configurabilità del delitto tentato integrano qui il reato consumato.
► Riassumendo:
Il tentativo non è compatibile:
- con le contravvenzioni;
- con i delitti colposi (la direzione univoca degli atti è incompatibile con un atteggiamento solo colposo: che prescinde cioè dalla volontà della condotta e dell’evento);
- con i delitti di attentato (essendo reati a consumazione anticipata vi è una anticipazione della soglia della punibilità e quindi gli “atti idonei ed univoci” che negli altri reati configurano il delitto tentato integrano qui il reato consumato).