Le fonti di cognizione della legge penale militare

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Fonti di legge delle norme penali militari sono quelle stesse della legge penale comune: leggi costituzionali, leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti legge. Fonti di cognizione sono, altresì, il Codice penale militare di pace, il Codice penale militare di guerra, le leggi militari speciali (tra cui, principalmente, la legge di guerra approvata col R.D. 8 luglio 1938, n. 1415), nonché i bandi militari[1].

I Codici penali militari oggi vigenti sono entrati in vigore il 1° ottobre 1941 ed hanno sostituito i precedenti codici dell’Esercito e della Marina, che risalivano al 1869 ed erano entrati in vigore il 15 febbraio 1870. Tali Codici sono sati modificati in modo incisivo dalle leggi 23 marzo 1956, n. 167 e 26 novembre 1985, 689, nonché da varie sentenze di illegittimità costituzionale pronunciate nel tempo dalla Corte Costituzionale.

Il risultato di questa sostanziale evoluzione di sistema viene normalmente viene indicato normalmente indicato con l’espressione «unicità della  legge penale militare» : la legge penale militare è unica per tutte le Forze Armate, poiché la struttura del reato militare è unica per tutte le armi e poiché le lievi varianti di modalità e le forme particolari di reato non giustificano la formazione di codici diversi.

 


[1] La legge di guerra e di neutralità ed il codice penale militare di guerra prevedono la possibilità di emanare “bandi”. Il bando è un atto avente valore di legge, emanato da un Comandante militare nei limiti del suo comando. I Comandanti militari che possono emanare bandi sono, secondo i casi, il Comandante supremo e i Comandanti di grandi unità, di piazze forti, di corpi di occupazione. La materia che i bandi possono trattare attiene unicamente alla legge penale militare (sostanziale o processuale) ed all’ordinamento giudiziario militare; in zona di occupazione, però, si può regolare con bando ogni materia.