L'Attività di Polizia Marittima e Giudiziaria

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Fra i "compiti di istituto" espletati dalle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera rientrano le funzioni ed i compiti di polizia (latu sensu), intendendo con essa sia l’attività di polizia amministrativa, sia l’attività di pubblica sicurezza, sia di polizia militare, sia di polizia stradale, sia, infine, di polizia giudiziaria.

L’attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria va ricercata nel combinato disposto dell' articolo 57 n. 3 [1] del  Codice di Procedura Penale con l' articolo 1235 del Codice della navigazione[2], laddove questi recitano che «...rivestono la qualifica di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria ...» sebbene «...nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le relative attribuzioni…» rispettivamente gli Ufficiali, i Marescialli e i Sergenti, nonché tutti i Volontari di truppa in s.p.e. ed in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di Porto.  Dette funzioni sono state poi riprese da leggi speciali, quali, ad esempio l' art. 22 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 [3], l' art. 23 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979   (disposizioni per la difesa del mare da inquinamento da navi), e gli artt. 132 n°. 2 e 195 n°. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in materia di ambiente), ecc.

Al personale in parola viene corrisposta la relativa indennità c.d. “indennità di polizia”.

Per comprendere compiutamente in cosa consistono tali attribuzioni e quale svolgimento di funzioni esse consentano, è però indispensabile premettere alcune nozioni di "carattere generale" volte a delimitare con chiarezza gli ambiti effettivi entro i quali si muove l’intera problematica.

 

 


[1]  Sono altresì Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le «persone» alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p. (vedasi al riguardo Cass. Pen. – Sez. VI^- Sent. n° 1169 del 01.02.06).

[2]  Agli effetti dell’art. 57 c.p.p. sono Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria: i Comandanti, gli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, gli Ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i Sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai "reati comuni" commessi nei porti, se in tali luoghi manchino Uffici di pubblica sicurezza […].

[3] L'art. 27 del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (GU n. 26 del 1-2-2012) ha abrogato la Legge 14 luglio 1965, n. 963 e l'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento di esecuzione per la pesca marittima)