Pesca sportiva-ricreativa della risorsa “Pesce spada” (SWO)

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ll Pesce Spada (Xiphias gladius) è un pesce osseo marino, unica specie della famiglia Xiphiidae. Presente nel mar Mediterraneo, è un tipico pesce pelagico che popola in prevalenza acque superficiali  e che in certe situazioni si può avvicinare alle coste. Si tratta di una specie di grande importanza per la pesca commerciale che viene effettuata in prevalenza con palamiti derivanti e reti da circuizione  nonché come bycatch [1] nella pesca al tonno. È anche catturato dai pescatori sportivi d'altura.

In ossequio alle vigenti normative internazionali (Reg. UE 2016/1627, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura, ha inteso disciplinare l'esercizio delle pesca sportiva/ricreativa della risorsa pesce spada.

L’esercizio della pesca del pesce spada è sottoposto a preventivo ”nulla osta” da parte della competente Autorità Marittima. I pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare tale tipo di pesca, mediante l’utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare all’Ufficio circondariale marittimo, nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita “dichiarazione” relativa all’intenzione di svolgere l’attività in questione con unità da diporto. Tale comunicazione vistata dall’Autorità Marittima deve essere tenuta insieme ai documenti di bordo ed esibita agli organi di controllo;

Gli interessati dovranno inoltre presentare, unitamente alla dichiarazione, la seguente documentazione:

a)  copia autenticata della polizza di assicurazione del/i motore/i;

b)  copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i;

c)  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

d) copia della licenza di navigazione dell’unità (qualora iscritta nei Registri delle imbarcazioni da diporto – R.I.D.).

In particolare, il menzionato provvedimento prevede il rilascio, a cura dell'Ufficio circondariale marittimo, di una “specifica autorizzazione” con validità triennale e rinnovabile alla scadenza.

Tale nulla-osta si riferisce all'unità da diporto (che, naturalmente, deve essere di nazionalità italiana), per cui non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ne ha fatto richiesta.

La dichiarazione, munita del nulla-osta dell’Autorità marittima, (validità triennale) consente lo svolgimento dell’attività di pesca per tutti i soggetti presenti a bordo e deve essere esibita, assieme agli altri documenti dell’unità, all’atto del controllo.

N.B. Non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

  • Disposizioni sulla pesca sportiva-ricreativa

   Dal punto di vista tecnico operativo sono previste le seguenti limitazioni:

  • la cattura diretta e accidentale, la detenzione, lo sbarco, il trasbordo e la commercializazione di esemplari di pesce spada divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più un singolo esemplare di pesca al mese (minimo ogni 30 giorni dalla precedente cattura); (divieto di pendolarismo);
  • è obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase del recupero dell’attrezzo, dovessero risultare ancor vivi;
  • è consentito, unicamente, l’utilizzo, da parte del pescatore sportivo, degli attrezzi “lenze” o “canne”;
  • è vietato l’uso di palangari;
  • la taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e detenzione del pesce spada (munito di rostro) è stabilita dall’art. 87 del D.P.R. 1639/1968 ed è fissata in 140 cm misurati dall’estremità anteriore della testa (rostro) all’estremità posteriore della pinna caudale (Vedi a pag. 33);
  • è fatto divieto di tenere a bordo e sbarcare esemplari di pesce spada privi di parti esterne (rostro o pinne). In tal caso al fine di determinare la taglia minima fissata in 90 cm, si procederà alla misurazione dall’apice della mascella inferiore all’estremità del raggio più corto della coda (Vedi a pag. 33). In assenza del rostro la taglia minima del pesce spada è fissata in 90 cm di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della pinna caudale). o, come alternativa, in 10 Kg. di peso vivo, ovvero 9 Kg. di peso eviscerato, ovvero 7,5 Kg. di peso eviscerato e senza branchie.

La percentuale di tolleranza consentita per il sottomisura, nella sola fase di cattura e/o sbarco, è del 5% rispetto al numero di esemplari.

  • è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero;
  • i soggetti autorizzati (il cui nulla osta è rilasciato mediante apposito provvedimento rilasciato dalla Capitaneria di Porto), possono sbarcare l’esemplare catturato solo presso i porti designati ICAAT[2]. (La Maddalena e Santa Teresa Gallura), inviando per via telematica specifica dichiarazione di cattura;
  • prima dell’accesso in porto, è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, fax, email.) l’eventuale cattura di pesce spada all’Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina; comunicando l’orario previsto di arrivo con almeno un’ora di anticipo;
  • entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnato a mano o trasmesso all’Autorità marittima del porto di sbarco una copia della “dichiarazione di cattura”.


[1]. Il bycatch è costituito da tutti gli organismi che vengono catturati involontariamente assieme alla specie ricercata (specie target) durante l'attività di pesca sia professionale che, secondariamente, sportiva. Il termine può essere applicato anche ad individui della specie oggetto dell'attività di pesca ma troppo rovinati, di taglia troppo piccola (soprattutto se esiste una misura minima legale per quella specie) o troppo grande per essere commercializzati. Non sempre il bycatch è una perdita per i pescatori, infatti talvolta è composto da specie commercializzabili, in casi estremi perfino di valore superiore a quello della specie target. Si parla in questo caso di bycatch commerciale. La gran parte del bycatch viene comunque scartata.

[2]. Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.