Contestazione e notificazione
La violazione quando è possibile, deve essere «contestata immediatamente» al trasgressore ed alla persona obbligata in solido (artt. 201 e 202 C.d.S.). A questo riguardo, gli agenti operanti redigono un Verbale che, a norma dell’art. 383 del regolamento di esecuzione di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, deve contenere i seguenti «elementi essenziali»:
- indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali è avvenuta la violazione;
- generalità e residenza del trasgressore;
- ove del caso, indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale;
- estremi della patente di guida;
- tipo di veicolo e targa di riconoscimento; sommaria esposizione del fatto;
- citazione della norma violata;
- eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;
- modalità pagamento in misura ridotta (in Lire ed in Euro).
Debbono inoltre essere fornite al trasgressore le modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, precisando l’ammontare della somma da pagare in Lire ed i Euro (art. 51 del D.lgs. 24 giugno 1988, n. 213), ed essere indicata l’Autorità alla quale presentare l’eventuale ricorso.
L’art. 201 C.d.S. prevede che, qualora non sia materialmente possibile addivenire alla contestazione immediata, si possa fare ricorso alla notificazione e l’art. 384 del Regolamento indica, in via non esaustiva, i casi per i quali si concretizza tale impossibilità:
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;
- sorpasso in curva;
- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un Agente a bordo di un mezzo di trasporto;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo.
I termini per la «notificazione» della violazione ai residenti in Italia vengono fissati in «90 giorni» (anziché 150 come in precedenza).[1]
Approfrondimenti
Con la Legge nr.120 del 29.07.2010, entrata in vigore dal 10.08.2010, sono state introdotte delle novità e modificato disposizioni esistenti. Tra le modifiche apportate, quella che oggi prendiamo in considerazione è la modifica dei termini di notifica dei verbale di accertamento delle violazioni . Se in precedenza i termini erano di 150 giorni dall’accertamento della violazione, con le nuove disposizioni, oggi la notifica deve essere effettuata entro 90 giorni dall’accertamento. Se questa è la regola generale esistono poi delle deroghe che fanno innalzare il limite temporale entro il quale la violazione deve essere notificata. I casi in cui questi tempi variano sono:
- l’impossibilità di poter procede immediatamente all’individuazione dell’autore della violazione (ad esempio violazione commessa con un veicolo noleggiato). In questo caso, oltre i 90 giorni canonici, si hanno altri 60 giorni di tempo per effettuare la notifica;
- se la violazione è stata contestata nell’immediatezza al trasgressore il termine per la notifica è di 100 giorni;
- ai residenti all’estero la notifica deve essere invece fatta entro 360 giorni.
Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata al trasgressore (i casi in cui si può omettere la contestazione immediata sono esplicitamente previsti dal Codice della Strada) il verbale deve indicare la motivazione per cui questa non sia stata fatta, oltre alla data, ora, luogo e accertatori.
Se la notifica dovesse essere stata effettuata oltre i termini previsti, è possibile rivolgersi al Prefetto competente territorialmente per il luogo dove è stata commessa l’infrazione, chiedendo l’annullamento del verbale.
Il ricorso va presentato, entro 60 giorni dalla notifica del Verbale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o depositato personalmente. La presentazione (a mano o a mezzo raccomandata) può essere fatta anche presso gli uffici dell’organo che ha accertato ed elevato la contravvenzione, che si può desumere dal verbale notificato.
[1] L’art. 386 del Regolamento C.d.S., prevede che quando viene effettuata la notificazione all’intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 del C.d.S. e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell’atto notarile, informa l’ufficio o il Comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell’accertamento della violazione per il quale si procede, l’Ufficio o Comando interessati, se riscontrano l’esattezza delle notizie fornite, rinnovando la notificazione all’effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall’art. 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Ufficio o Comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.