Obblighi e condizioni

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  • Obblighi per le unità adibite all’esercizio dell’attività di pesca-turismo:
  1. non deve essere superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le prescrizioni dei documenti della nave (numero massimo di persone imbarcabili 12, secondo le indicazioni del Registro navale italiano);
  2. per ogni persona per la quale viene consentito l’imbarco, devono esistere mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l’equipaggio;
  3. è autorizzato l'imbarco di minori di anni 14 se accompagnati da persona di maggiore età;
  4. le persone imbarcate devono essere ricondotte nel porto di partenza, ovvero, in caso di necessità, in altro porto del Compartimento.
  • Condizioni per le cooperative e le imprese di pesca

Le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di riconversione delle attività di pesca ed in considerazione dei problemi occupazionali e sociali connessi, possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca-turismo, mediante utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine, con i sistemi previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ad esclusione dei palangari. Per tali unità, che potranno esercitare l'attività nel limite delle 6 miglia, saranno applicate le norme in vigore sulla sicurezza inerente l'attività di pesca costiera locale.
Le cooperative e le imprese concessionarie di specchi acquei per la mitilicoltura, l'allevamento in mare e le tonnare possono intraprendere l'attività di pesca-turismo all'interno dell'area assentita in concessione con imbarcazioni iscritte in quinta categoria.

  • Rilascio o rinnovo dell’autorizzazione

Al fine di ottenere l'autorizzazione (o il rinnovo[1]) all'esercizio dell'attività di pesca-turismo è presentata, da parte dell’armatore, domanda al Capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave.

La domanda con l’indicazione delle tariffe che si intendono applicare (l’autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza delle previsioni del Decreto 13 aprile 1999 n. 293) devono essere corredate dalla seguente documentazione:

  1. copia Licenza di pesca o attestazione provvisoria;
  2. copia delle annotazioni di sicurezza dell'unità;
  3. copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale di stabilità;
  4. copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all'esercizio della pesca-turismo;
  5. copia dell’autorizzazione igienico-sanitaria (art. 2 L. 283/62 e successive modificazioni e integrazioni), rilasciata dall’ufficio di Sanità Marittima ed Aerea (solo nei casi in cui intenda effettuare la ristorazione a bordo);
  6. copia della carta d’identità del titolare della ditta o legale rappresentante dell’armatore (qualora la firma non sia apposta in presenza di funzionario);
  7. copia della polizza assicurativa (obbligatoria per l’attività in ore notturne);
  8. una marca da bollo da _____ €.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, il Capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, rilascia l'autorizzazione, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli Uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro Navale Italiano.
Il Capo del compartimento, in sede di rilascio, fissa altresì il numero massimo di persone imbarcabili, nel «
numero massimo di 12», attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.

  • Obblighi dell’esercente attività di pesca-turismo

L'esercente attività di pesca-turismo è tenuto ad aggiornare la “documentazione relativa alla sicurezza“ e, nel caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, e tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione.
Le navi destinate all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono essere provviste del “materiale sanitario“ indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998.
I “mezzi di salvataggio” da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unita devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini. Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità. Per le esigenze delle persone imbarcate, ove non previsto dalle pertinenti disposizioni del regolamento di sicurezza per la pesca, le unità autorizzate alla pesca-turismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di pesca nell'ambito del mare territoriale.

L’esercente attività di pescaturismo deve altresì ottemperare ad altri obblighi normativi, quali ad esempio:

  1. dichiarare le “tariffe” che si intendono applicare;
  2. tenere un Registro dove annotare gli introiti giornalieri;
  3. rilasciare una ricevuta fiscale;
  4. tenere un Registro di Carico delle ricevute;
  5. è consigliabile dotarsi di un manuale di autocontrollo (HACCP )[2].

 


[1]  L'Autorizzazione è rinnovata ogni 3 anni in concomitanza con il rinnovo delle Annotazioni di Sicurezza 

[2] Il D.Lgs. 155 del 26/05/1997 indica i sistemi da adottare per procedere all'analisi dei pericoli che potrebbero verificarsi in un qualsiasi processo produttivo alimentare; è il metodo di analisi identificato dalla sigla HACCP, ovvero in italiano: "Analisi dei Rischi – Punti Critici di Controllo". Per documentare il lavoro di analisi dei rischi connessi con la manipolazione di alimenti e il controllo dei punti critici nei processi di lavorazione degli stessi, occorre predisporre un apposito Manuale contenente tutte le notizie inerenti l'Azienda, il ciclo produttivo, il processo di autocontrollo e le schede di rilevazione dei dati. WST Italia provvede a redigere il Manuale di Autocontrollo HACCP in conformità ai criteri del D.Lgs. 155/97; partendo dalla ricerca di tutti i pericoli che potrebbero insorgere sia durante le fasi produttive di un alimento, sia durante tutte le altre fasi successive come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione fino alla vendita al consumatore finale.