La richiesta di procedimento (art. 260 c.p.m.p.)
Il Comandante di corpo ha il potere discrezionale, circa il perseguimento della via disciplinare o di quella penale davanti al Giudice militare, per le fattispecie di reati militari punibili con un massimo di 6 mesi di reclusione (art. 260 c.p.m.p.), in quanto spetta al suo insindacabile giudizio decidere le modalità con cui punire i reati meno gravi. La mancata richiesta di procedimento, nei casi in fattispecie, determina l’archiviazione dei procedimenti penali avviati dalla Procura Militare in base alla sola segnalazione di reato.
Non è preclusa la richiesta di procedimento penale da parte del Comandante di corpo quando, per lo stesso fatto, sia già stata inflitta la sanzione disciplinare della "consegna di rigore" (Sent. N. 406/2000, Corte Costituzionale). Infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la consegna di rigore non ha un contenuto afflittivo omologo alla sanzione penale in quanto, lungi dal concretare una misura restrittiva della libertà personale, essa si traduce in un mero obbligo giuridico di rimanere, fino a 15 giorni, entro un apposito spazio militare o nel proprio alloggio.
La richiesta di procedimento è atto di natura processuale e pertanto è sottratta all’applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 (non è richiesta “la motivazione”) ed è irrevocabile (art. 129 c.p.).
La titolarità per la proposizione della richiesta è duplice:
► il Ministro da cui il militare dipende per reati militari espressamente indicati
- Ad esempio, quelli commessi in territorio estero, al di fuori dei casi di occupazione, soggiorno o transito delle Forze armate dello Stato.
► il Comandante di corpo o di altro Ente superiore per i reati di danneggiamento di edifìci militari e di distruzione o deterioramento di cose mobili militari e per tutti gli altri reati militari per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi-
- Ad esempio, allontanamento illecito, omessa presentazione in servizio, lesioni personali lievi, ecc..
In particolare, la richiesta di procedimento è un “atto amministrativo” che il Comandante di corpo pone in essere nei confronti del Procuratore Militare della Repubblica, per esprimere delle valutazioni di carattere discrezionale in merito all’avvio di un procedimento penale militare, a carico di un militare alle proprie dipendenze. In altri termini, il Comandante di Corpo ha la facoltà, attribuitagli dalla legge penale militare, di far continuare in sede penale l’istruzione di un fatto-reato.
Ma questo non vale, come anzidetto, per tutti i reati militari, bensì solo per quelli la cui pena edittale non superi nel massimo i 6 (sei) mesi.
La natura giuridica della richiesta di procedimento è molto controversa: la dottrina prevalente ritiene comunque che essa sia un atto amministrativo (e non processuale) che ha effetti sul processo penale militare. Data la sua natura amministrativa, la richiesta di procedimento è “condizione di procedibilità” e nel contempo manifestazione di volontà. I suo caratteri sono: discrezionalità e irrevocabilità.
Il termine di presentazione è quello di 1 (uno) mese dal giorno in cui l’Autorità ha avuto notizia del fatto.
La richiesta di procedimento non va confusa con la denuncia, cioè con la comunicazione di reato (che comunque va fatta, e con immediatezza, come vuole la legge). Anche se il Comandante decida di procedere solo disciplinarmente, deve darne ugualmente comunicazione alla Procura Militare.
In definitiva, possiamo dire che la richiesta di procedimento si applica a quei reati militari (definiti da alcuni “minori”) che, a causa della scarsa rilevanza dell’interesse militare leso, sono perseguiti penalmente solo a richiesta dal Comandante di Corpo, che si avvale della facoltà prevista dall’art. 260 c.p.m.p. In tali casi il Comandante di corpo (con esclusione del Comandante di distaccamento o di posto) ha la facoltà discrezionale (ma discrezionalità non equivale a capriccio o arbitrio) di limitare nell'ambito disciplinare la repressione difatti aventi modesta lesività. La pena che deve essere considerata ai fìni dell'applicazione dell'istituto è quella edittale, senza tener conto dell'aumento o della diminuzione derivanti da circostanze aggravanti o attenuanti, salvo che, per effetto della circostanza, 1a pena sia determinata dalla legge in modo autonomo.
La “richiesta” deve essere presentata per iscritto e sottoscritta (pertanto non è valida se proposta a mezzo fonogramma) entro 1 (un mese) dalla commissione del fatto di reato o dalla data in cui il Comandante ne è venuto a conoscenza.
Essa è irrevocabile e si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Anche nel caso in cui non si ritiene di presentare richiesta, sussiste l'obbligo della comunicazione di reato. Non sono previste formule precise ed inderogabili, purché risulti palese la volontà di chiedere l'instaurazione di un procedimento penale per un fatto, anziché perseguirlo solo in via disciplinare.
E sufficiente scrivere:
….."Avvalendomi della facoltà prevista dall'ari. 260 c.p.m.p., chiedo (o non chiedo) che si proceda penalmente a carico di... per il reato di... e per tutti i reati militari ravvisabili nel fatto e perseguibili a richiesta”. |