Arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza

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Singolare nel nostro sistema processuale è l’obbligatorietà per la Polizia Giudiziaria di procedere, in determinate ipotesi, all’arresto, mentre il Giudice ha sempre discrezionalità nella emissione iniziale, nelle stesse ipotesi, della corrispondente misura cautelare custodiale, sicché l’indagato che riesca a sfuggire all’esecuzione dell’arresto obbligatorio di P.G. può anche non essere assoggettato dal Giudice alla analoga misura giurisdizionale. L’apparente contraddizione è spiegata dalla normale immediatezza di intervento della Polizia Giudiziaria rispetto al fatto-reato, che giustificherebbe in ogni caso la immediata e drastica reazione pre-cautelare e, quindi l’automatico arresto in flagranza.

► L' arresto obbligatorio configura un tipico potere-dovere per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria, comune e/o militare, e si fonda sulla necessità di provvedere alle esigenze di difesa sociale per i reati che sono compresi nella tipologia dell'articolo 380 c.p.p.. L'arresto è stabilito per reato non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 (cinque) anni o nel massimo a 20 (venti) anni, nonché per altri delitti tassativamente indicati nella disposizione citata. E' da aggiungere che quando ricorre una di tali ipotesi, ai sensi dell'art. 383 c.p.p. (facoltà d'arresto da parte dei privati), ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, purché non si tratti di reati soggetti a condizioni di punibilità e/o procedibilità, come la querela o la richiesta di procedimento. La persona che ha eseguito l'arresto deve, senza ritardo, consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Riassumendo:

  • Presupposti dell’arresto obbligatorio, tutti relativi al reato commesso, sono: 
  1. la natura del delitto non colposo (consumato o tentato);
  2. la flagranza;
  3. la gravità del fatto-reato.
  •  La gravità del delitto, a sua volta, è desumibile, in alternativa, da: 
  1. qualità del delitto: per espressa e tassativa previsione, racchiusa nel codice (art. 380 coma 2) o in altre leggi;
  2. quantità della sanzione (art. 380 comma 1); delitti astrattamente punibili, nel minimo, con almeno anni 5 di reclusione e, nel massimo, con almeno anni 20 ovvero con l’ergastolo. Per determinare tale soglia (minima e massima) di pena non si computano la recidiva, la continuazione e le circostanze speciali o ad effetto speciale.
  • Il Comandante, quale U.P.G.M., deve procedere all’arresto del militare colto nella flagranza di reato militare punito con pena minima superiore a 5 (cinque) anni e massima superiore a 20 (venti) anni di reclusione militare.
  • Dell’arresto viene redatto Verbale.

► L' arresto facoltativo in flagranza di reati comuni ricorre nei casi previsti dall'articolo 381 c.p.p,: reato non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 (tre) anni ovvero colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 (cinque) anni. Si prescinde da tali limiti di pena per i reati indicati nel secondo comma della disposizione (peculato mediante profitto dell'errore altrui, corruzione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesione personale, furto ecc.), quando ricorre la necessità di interrompere l'attività criminosa. Ma in tutti i casi sopra indicati, con riferimento sia alle pene edittali sia alla tipologia considerata, occorre anche l'esistenza di precisi presupposti: la gravità dell’atto o la pericolosità del soggetto.

Riassumendo:

  • Il Comandante, quale U.P.G.M., può procedere all’arresto del militare colto in flagranza di reato militare punito con pena superiore, nel massimo, a 3 (tre) anni di reclusione militare.
  • Dell’arresto viene redatto verbale.
  • Si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del militare desunta dalla sua personalità o dalle circostanze nelle quali si sono svolti i fatti.
  • L’arresto non è consentito quando appare che l’atto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere, nell’esercizio di una facoltà legittima e in presenza di una causa di non punibilità.

A fattor comune dell'arresto obbligatorio e di quello facoltativo si applica il secondo comma dell'articolo 308 c.p.m.p., non investito dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale sopra indicata: occorre compilare processo verbale dell'eseguito arresto e porre l'arrestato immediatamente a disposizione del Procuratore Militare della Repubblica, custodendolo, preferibilmente, in luogo militare.

E’ da segnalare, inoltre, che l'applicazione dell'articolo 383 c.p.p. (facoltà d’arresto da parte dei privati) si rivela utile soprattutto nei casi di gravi reati comuni commessi in ambito militare, rispetto ai quali i Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle Forze armate non sono legittimati alle funzioni di polizia giudiziaria (tranne, ovviamente, che si tratti d'Ufficiali, Sottufficiali o Graduati dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, ecc.).