I principi generali
L'illecito amministrativo è modellato sulla struttura del reato. Infatti, a conferma di ciò la Legge n. 689/1981 nella Sezione I del Capo I, dedicato ai principi generali delle sanzioni amministrative ricalca gli istituti penalistici del:
- principio di legalità (art. 1),
- capacità di intendere e di volere (art. 2),
- elemento soggettivo dell'illecito (art. 3),
- cause di esclusione della punibilità (art. 4),
- concorso di persone nell'illecito (art. 5),
- principio di solidarietà (che si estende all'ente impersonale - art. 6, persona giuridica, associazione priva di personalità, ecc.).
- non trasmittibilità (art. 7)
- cumulo di sanzioni (art. 8)
- principio i specialità (art.9)
A differenza del sistema penalistico, per le sanzioni amministrative non opera il principio del favor rei, ovvero nella successione delle leggi penali prevale quella più favorevole, quanto piuttosto il principio tempus regit actum, ovvero la sanzione è individuata sulla base della legge vigente al momento della commissione dell'illecito, anche se più sfavorevole per il trasgressore.
Tale principio non vale per le sanzioni amministrative tributarie che seguono una normativa peculiare, prevedendo il principio del favor rei.