Identificazione: minore

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Se il trasgressore risulta essere un «minore», la notifica andrà fatta nei confronti di un genitore convivente ovvero nei confronti di chi risulti legalmente essere il tutore dello stesso [1]; in caso di separazione dei genitori l’atto andrà notificato nei confronti del genitore convivente che eserciti la potestà di genitore sul minore - il quale ultimo - essendo giuridicamente “incapace” – non può essere destinatario di alcuna contestazione formale (ex art. 2 L.689/81 e art. 195 C.d.S.), mentre il genitore risponde ex lege della condotta (c.d culpa in vigilando) del proprio figlio minorenne – anche se non risiede con lo stesso e viva separatamente dal ragazzo[2].
Nel verbale pertanto dovrà essere indicato quale effettivo trasgressore la persona tenuta alla sorveglianza nei confronti del minore medesimo[3] .
Parimenti se l’infrazione commessa dal minore comporta decurtazione di punteggio, questa non può essere effettuata nei confronti del genitore o dell’esercente la potestà di genitore.


 


 


[1] Sentenza Cass. Civ. n. 4286 del 26.4.2002

[2] Cass. Civ. – Sent. n° 6685 del 21.03.07

[3] Circolare n° 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26.05.05 del Ministero degli Interni

[2] Parere Mininterno n° 300/A/1/45328/13/S/1/1 del 10.11.05.