La colpa
Rispetto al dolo, la colpa è una forma "meno grave" che assume la «volontà colpevole» (art. 43, comma1 c.p.). Essa presuppone, infatti, che nell’autore del reato manchi la volontà di provocare l’evento: volontà che, invece, come si è visto, caratterizza il dolo.
In particolare il delitto è colposo (o contro l’intenzione) quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto agente, ma si verifica a causa di negligenza o imperizia o imprudenza (=colpa generica) oppure per inosservanza di regole di condotta (=colpa specifica).
Si ha colpa in tutti i casi in cui il soggetto ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza, senza cioè adottare quelle misure e quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento.
- Ad esempio, il diportista che investe un bagnante cagionandone la morte è responsabile del delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se l’investimento è stato la conseguenza del suo comportamento imprudente di condotta del mezzo.
Può dirsi, allora, che per la sussistenza della colpa occorrono "due elementi costitutivi":
- elemento negativo, che è dato dalla mancanza di volontà dell’evento;
- elemento oggettivo, che è dato dalla inosservanza di determinate regole di condotta (scritte o dettate dalla coscienza sociale).
L’inosservanza delle regole di condotta può determinare una responsabilità a titolo di colpa solo se è riferibile alla «coscienza e volontà» dell’autore del fatto: vale a dire, come si è sottolineato più volte, solo se essa era prevedibile ed evitabile usando i poteri di controllo e di attenzione di cui ciascun uomo dispone.
Quell’inosservanza non potrebbe invece determinare alcuna responsabilità a titolo di colpa se fosse stata dovuta a fattori cui il soggetto agente non era in grado di resistere o di sottrarsi.
Le regole di condotta (regole cautelari) che, al riguardo, assumono rilievo sono quelle dirette a prevenire il pericolo di eventi dannosi o a limitare i rischi collegati allo svolgimento di alcune attività umane.
Le regole di cui si è detto possono anche essere non scritte, ma dettate solo dalla coscienza sociale. In tal caso, la colpa che dipende dalla loro inosservanza si denomina «colpa generica».