Art. 1231 Cod. nav.

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Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le disposizioni punitive, previste dall’art. 1231 Cod. nav. per la "Sicurezza della navigazione", assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
L’art. 1231 Cod. nav. (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) trova largo utilizzo e abbraccia un’infinità di situazioni all’interno delle attività marittime. Per il carattere generale ed astratto, la vastità del campo di applicazione ed i contenuti, essa è riconducibile all’art. 650. (Inosservanza di provvedimenti dell’Autorità), la cui violazione costituisce anch’essa contravvenzione punibile con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con l’ammenda fino a 206 €.
L’importanza che tale articolo riveste nel campo della “salvaguardia della sicurezza in mare” è vivo nell’interesse dello Stato il quale, malgrado abbia nel corso degli anni depenalizzato svariate norme sia all’interno del Codice penale sia all’interno del Codice della Navigazione (esempio, artt. 1164 e 1174), ha mantenuto l’art. 1231 come norma incriminatrice.

Tra le violazioni più comuni e frequenti costituenti trasgressione all’art. 1231 Cod. nav., rientrano quelle relative alle Ordinanze di polizia marittima per quanto attiene ai limiti delle acque destinate alla balneazione.

  • Ad esempio, sovente, durante la stagione balneare, si assiste a comportamenti sconsiderati da parte di conduttori di unità navali, sia esse adibite al traffico ad altri usi come ad esempio motobarche da traffico passeggeri e motopesca che, non curanti del divieto stabilito dall’Autorità Marittima in merito alla navigazione entro il limite delle acque destinate alla balneazione, entrano pericolosamente a motore acceso all’interno di tali aree navigando tranquillamente tra i bagnanti.
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La norma trova altresì applicabilità in materia di “abbordi in mare”. La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 prevede diverse casistiche che concretizzano la fattispecie riconducibile alla violazione dell’art. 1231, in particolare quelle contenute nella Parte B  “Regole di governo e di manovra” (ad esempio: velocità di sicurezza – Reg. 6, 1° comma; rischio di abbordaggio – Reg. 7; manovra per evitare l’abbordaggio – Reg. 8; situazione di rotte opposte – Reg. 14, ecc.).
L’art. 1231 non è applicabile nel caso in cui dal fatto derivi “un più grave reato” (ad esempio, la pura e semplice violazione della Regola 7, 8 e 14 sul rischio di abbordaggio e relative manovre per evitarlo, sarà assorbita dal reato attraente ex art. 81 c.p.).

  • Si pensi, ad esempio, all’ipotesi del comandante di una unità da traffico, appena varata, che per fare bella figura con alcuni amici imbarcati, inizia a compiere evoluzioni sconsiderate, contravvenendo alle regole sugli abbordaggi, e cosi facendo finisce per entrare in collisione con una piccola unità da diporto in vetroresina. L’unità gravemente danneggiata affonda e il conducente affoga (omicidio colposo).

Un’altra particolare configurazione di reato punibile ex art. 1231 Cod. nav. è senz’altro la violazione delle prescrizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 616 del 5 giugno 1962 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, relativamente ai “Documenti relativi alla sicurezza della navigazione ” (art. 4), ai “Certificati di sicurezza” (art. 5) e al “Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e di navigabilità” (art. 6) previsti per le navi mercantili nazionali e straniere che toccano i porti italiani.

  • Ad esempio, a seguito di controllo da parte della motovedetta della Guardia Costiera dei documenti di una nave mercantile in navigazione nelle acque territoriali, risulta che alcuni certificati sono scaduti ed altri non sono stati rinnovati. Dopo aver contestato il fatto al comandante della nave ex. artt. 1193, 1194 e 1231 Cod. nav. (connessione obiettiva di reato ex art. 24 Legge 689/81) e aver sottoposto la nave in stato di fermo, la stessa viene scortata in porto. In Capitaneria si provvederà poi a redigere il Processo Verbale di contestazione ex art. 1193 Cod. nav. (Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo) ed ex art. 1194 (Mancata rinnovazione di documenti di bordo) nei confronti del Comandante/Armatore della nave mercantile ed a inoltrare successivamente la N.d.R. (unitamente al Verbale di accertamento) alla Procura della Repubblica competente.

E ancora, è configurabile l’ipotesi di reato punibile ex art. 1231, la violazione delle prescrizioni previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 51 “Disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo”, che prevede all’art. 5, n. 3 (Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale) per il comandante di nave mercantile nazionale che non osservi gli “schemi di separazione delle rotte”, relativamente al transito nell’ambito delle acque marittime interne e territoriali, l’arresto fino a 3 mesi ovvero l’ ammenda fino a 206 €.
In tal caso la stessa norma prevede a carico dell’armatore della nave, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 € a 12.394 €, maggiorata, nel caso di nave da carico o da navi passeggeri, dell’importo di 2,58 € per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è irrogata dal Capo del Compartimento marittimo competente per territorio
L’art. 1231, del codice della navigazione, punisce, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi ovvero l’ammenda fino a 206 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di “sicurezza della navigazione”….

  • Esemplificando:  

Infrazione: navigare ad una distanza dalla costa inferiore a quella imposta dall'Autorità Marittima;
Norma violata: Ordinanza di polizia marittima N°21 del 1 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: arresto sino a 3 mesi o Ammenda sino a 206 € (Art. 1231 del Cod. nav.);
Definizione: oblazione ex art. 162-bis c.p pari a 103 €.


Infrazione: inosservanza dei divieti segnalati di interdizione alla navigazione;
Norma violata: Ordinanza di polizia marittima N°21 del 1 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a 206 € (Art. 1231 del Cod. nav.);
Definizione: oblazione ex art. 162-bis c.p. pari a 103 €:


Infrazione: navigare ad una distanza dalla costa superiore alla propria abilitazione;
Norma violata: Ordinanza di polizia marittima N°21 del 1 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a 206 €  (Art. 1231 del Cod. nav.);
Definizione: oblazione ex art. 162-bis c.p. pari a 103 €: