Revoca della patente di guida
La «revoca» quale sanzione accessoria di competenza del Prefetto, trova applicazione nella sola ipotesi di guida con la patente sospesa (art. 218, comma 6 C.d.S.).
L’art. 130 del C.d.S., invece, disciplina la revoca quale atto dovuto da parte della MCTC e conseguente al venire meno dei requisiti essenziali per il rilascio e la conferma della patente.
Nei casi in esame, il comando operante, nei 5 giorni successivi all’accertamento, da notizia al Prefetto del luogo di commessa violazione. Avverso il provvedimento che dispone la revoca è ammesso ricorso al Ministero dei trasporti, entro 20 giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza.