Intervento dei Pattugliatori d’Altura della Classe Cassiopea nell’ambito di operazioni antinquinamento
I pattugliatori della classe «Cassiopea» (o Costellazioni) sono stati finanziati dal Ministero della Marina Mercantile (oggi Ministero delle Infrastrtutture e dei Trasporti) e gestite operativamente dalla Marina Militare al fine di svolgere gli specifici compiti di pattugliamento dei bacini costieri ed in particolare il controllo del traffico mercantile, la sorveglianza e controllo anti-immigrazione.
Le unità hanno la capacità di operare autonomamente e di cooperare con altri mezzi aerei o navali, per assicurare nell'ambito della "Zona Economica Esclusiva" interventi relativi a:
- salvaguardia in generale degli interessi economici nazionali;
- difesa dele piattaforme marine e di Unità impegnate in prospezioni/sfruttamento del fondo marino;
- operazioni di vigilanza pesca sia sotto forma di contestazione e documentazione delle violazioni che di salvaguardia dei diritti dei pescherecci nazionali sottoposti a contestazione da parte di Autorità straniere;
- vigilanza e tutela delle norme sulla salvaguardia dell'ambiente marino (incluso l'inquinamento) sia ai fini di contestare e documentare le violazioni, che di intervenire per limitare i danni;
- operazioni di ricerca e soccorso per la salvaguardia della vita umana in mare;
- assistenza di primo intervento, sia medica che tecnica, in caso di incendio, esplosione o avaria a bordo o su piattaforme marine.
I Cassiopea sono stati impiegati, altresì, in varie operazioni internazionali come la missione ONU per il pattugliamento delle acque del Libano.
Il coinvolgimento dei Pattugliatori d’Altura della Classe «Cassiopea» nell’ambito di operazioni antinquinamento può avvenire solo previa formale e motivata richiesta avanzata a Maristat dal C.O.A. di Difmar o, nel caso di emergenza nazionale, dal Dipartimento della Protezione Civile. In tal caso, quindi, alla luce di quanto si è detto in precedenza a proposito dell’organizzazione del “pronto intervento”, le suddette Unità potranno trovarsi ad operare sotto la direzione ed il coordinamento di una delle seguenti Autorità:
- Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio, in stretto contatto con il relativo Centro Operativo Periferico e con il C.O.A. di Difmar, nel caso di “emergenza locale”;
- Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso di “emergenza nazionale”;
- Direttore Generale di Difmar (supportato, nei casi più gravi, dal Comitato Permanente Interministeriale di Pronto Intervento), nel caso in cui l’intervento abbia come teatro l’alto mare.
Di conseguenza, nell’ambito di tale struttura organizzativa le decisioni circa l’impiego delle dotazioni antinquinamento in possesso dei Pattugliatori, non saranno adottate autonomamente dal Comandante dell’unità stessa ma saranno frutto di valutazioni operate dalle suddette competenti Autorità in relazione all’estensione dell’area interessata dallo sversamento, alle condimeteo in atto ed al numero e alle caratteristiche dei mezzi antinquinamento intervenuti. Ciò vale in particolar modo per l’impiego del “disperdente”: la decisione circa l’utilizzo di questo prodotto presuppone, infatti, delle delicate quanto complesse valutazioni legate, in particolare, alla natura della sostanza inquinante, al processo di invecchiamento della stessa (con possibile aumento della viscosità ed insorgenza del fenomeno dell’emulsione acqua in olio) nonchè all’impatto ambientale che ne deriverebbe, considerando, sotto quest’ultimo aspetto, che l’uso di disperdenti costituisce pur sempre un’immissione di per sé inquinante. Va sottolineato, fra l’altro, che l’impiego di tali prodotti può essere disposto dall’Autorità coordinatrice del pronto intervento solo previa espressa autorizzazione accordata da Difmar per il tramite del suo C.O.A..
E’ evidente che quanto si è detto sinora nulla toglie al ruolo del Comandante dell’unità quale responsabile della condotta della navigazione. In virtù dei poteri/doveri che discendono da tale ruolo il Comandante deve infatti valutare se le disposizioni impartite dalle Autorità che dirigono le operazioni antinquinamento siano concretamente attuabili senza comportare rischi per l’unità stessa e/o per l’equipaggio. E’ altrettanto evidente, inoltre, che la direzione delle operazioni antinquinamento è cosa diversa dal controllo operativo (Opcon) delle unità, che, come è noto, spetta a Cincnav. In particolare, l’Autorità che esercita l’Opcon dovrà curare nel corso dell’emergenza antinquinamento gli opportuni collegamenti fra Maristat (Rep.P.O.) e il Centro Operativo del Centro Nazionale di coordinamento e raccolta dati operante presso Difmar.
In definitiva, occorre tenere ben distinte le decisioni inerenti le modalità di attuazione dell’intervento antinquinamento (spettanti, a seconda dei casi, ad una delle Autorità coordinatrici sopra menzionate) dalle decisioni che riguardano, invece, il controllo operativo delle unità e la condotta della navigazione (spettanti, rispettivamente, a Cincnav ed al Comando di bordo).
Va rilevato, ancora, che nel caso di intervento dei Pattugliatori d’Altura in operazioni antinquinamento, il Comando di Bordo degli stessi può essere designato dall’Autorità coordinatrice quale OSC (On Scene Commander) venendo così ad assumere, nel quadro operativo del “pronto intervento antinquinamento”, un ruolo di fondamentale importanza. Infatti, è l’O.S.C. che, di fatto, coordina in oparea le azioni di tutti i mezzi cooperanti fornendo, altresì, all’Autorità coordinatrice dell’intervento gli elementi ed i dati indispensabili per un’efficace direzione delle relative operazioni.
Cassiopea P-401 Libra P-402
- Attività di sorveglianza e repressione negli illeciti in materia di inquinamento
L’attività dei Pattugliatori nel campo dell’antinquinamento non si limita all’ipotesi sopra esaminata di un loro coinvolgimento nella struttura organizzativa del “pronto intervento” ma si estrinseca anche nella sorveglianza a fini preventivi, nell’accertamento e nella repressione degli illeciti derivanti dalla violazione della normativa vigente in tale campo.
Infatti, l’art. 23 della Legge 979/82 affida lo svolgimento delle attività di sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine e di accertamento delle relative infrazioni, agli “Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p. e 1235 del Cod. nav., nonchè al personale civile dell’amministrazione dell’Ambiente, agli Ufficiali, Sottufficiali e Sottocapi della Marina Militare”, sotto la direzione dei Comadanti dei porti.
Per il corretto svolgimento di tale delicato compito, di fondamentale rilievo è la conoscenza sia delle norme che regolamentano la discarica di sostanze nocive ed il loro trasporto via mare, sia delle norme che sanzionano la violazione di tale normativa.
Spica P-403 Vega P-404