Ordinamento giudiziario militare
L' Ordinamento giudiziario militare è il complesso di Organi attraverso i quali la Giustizia militare esercita la giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Arnmate ed ai Corpi armati dello Stato ad ordinamento militare.
La Giustizia militare italiana, regolamentata dalla legislazione sarda-piemontese sin dal 1850, organizzata nella prima metà del secolo scorso dal R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, trae oggi la sua legittimità dall'art. 103 della Costituzione ed è stata regolamentata e modificata in modo rilevantissimo, da ultimo, dalle Leggi 7 maggio 1981, n. 180 e 24 dicembre 2007, n. 244. La Legge 180, fu posta in essere, a suo tempo, per neutralizzare l’iniziativa referendaria intrapresa dal partito radicale, che mirava a sopprimere la magistratura militare.
Ne è derivata, pertanto, una normativa frettolosa, non esente da difetti, anche se fondata, a ragione, sui seguenti principi:
- la Magistratura militare deve essere indipendente da altri poteri dello Stato (art. 108 Cost.);
- presso qualsiasi giurisdizione devono essere assicurati tre gradi di giudizio (due di merito e uno di legittimità).
Nei Tribunali militari del passato, in effetti, vi era una prevalenza numerica dei membri militari rispetto a quelli togati (magistrati militari). Ora tale principio risulta ribaltato ed è stato affermato anche quello della “presidenza tecnica” (collegio giudicante retto da un magistrato militare). Inoltre, introducendo i tre gradi di giurisdizione, la Legge 180 ha superato il sistema del vecchio regime, in cui esisteva un solo grado di merito ed uno di legittimità (l’abolito tribunale supremo militare). L’unica deroga prevista e consentita dalla Costituzione è quella del “tempo di guerra”, in cui i tribunali militari assumono una configurazione diversa da quella attuale e poteri giurisdizionali molto ampi.
Allo stato attuale l’articolazione degli “Organi Giurisdizionali militari” è la seguente:
- Tribunale militare
- Corte di Appello militare
- Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione
La Giustizia militare trova la sua collocazione nell'ambito del “Ministero della Difesa” alla stessa stregua della Giustizia ordinaria che trova la sua collocazione nell'ambito del Ministero della Giustizia. Per una maggiore tutela dell’indipendenza della Magistratura militare, è stato istituito il Consiglio della Magistratura Militare, che è un organismo di autogoverno.
L'art. 103 della Costituzione attribuisce, in tempo di pace, ai Tribunali militari l'esercizio della giurisdizione per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.
In sostanza, la tutela penale degli interessi militari deve svolgersi attraverso la giurisdizione speciale dei Tribunali militari, che in tempo di pace, tuttavia, sono competenti a giudicare solo i militari che hanno commesso reati militari: i civili che siano incorsi in reati militari (per concorso di reato con militari o per aver commesso uno di quei pochi reati militari, che possono essere commessi anche singolarmente dai civili, saranno giudicati dalla magistratura ordinaria).
- Ad esempio, l’art. 166 c.p.m.p. (Acquisto o ritenzione di effetti militari) che punisce con la reclusione comune - nei limiti edittali previsti dagli artt. 164 e 166 c.p.m.p. - “chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti, abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare”.