Perquisizione sul posto
- Tale ipotesi è individuata dall’art. 4 Legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificata dalla Legge 19 marzo 1990, n. 53, recante nuove norme sulla prevenzione della delinquenza mafiosa (non espressamente richiamata dall’art. 225 att.) e concerne le perquisizioni realizzate «sul posto», nel corso di "operazioni di polizia", da Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria.
In particolare, a norma del suddetto articolo, in casi eccezionali di necessità e urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’Autorità giudiziaria , la Polizia giudiziaria (U.P.G. e A.P.G.) può procedere, oltre che alla identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, nei confronti di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili.
► Presupposti per poter procedere alla perquisizione sul posto:
- sia in corso una operazione di polizia (=operazione a vasto raggio od operatzione ordinaria svolta da pattuglie), e non si tratti, perciò, di iniziativa occasionale (estemporanea) del singolo Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria;
- ricorrano casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consente un tempestivo intervento del Pubblico Ministero;
- Ad esempio, richiedere l’autorizzazione telefonica al magistrato competente renderebbe vana la perquisizione alla quale è invece urgente (il ritardo ne comprometterebbe l’esito) e necessario (indispensabile) procedere, in vista del raggiungimento dello scopo dell’atto. Si pensi al fondato motivo, da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, di ritenere che a bordo di una nave da pesca si trovi materiale esplodente che potrebbe essere utilizzato per l’illecito esercizio della pesca ove non si procedesse alla perquisizione.
- la perquisizione sia rivolta all'accertamento dell'eventuale possesso di armi, materie esplodenti e strumenti di effrazione.
► Modalità esecutie:
- è eseguita su persona, il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, non appare giustificabile;
- Si pensi, ad esempio a chi con atteggiamento sospetto si avvicina a stazioni marittime oppure d una nave ormeggiata in porto o a stazioni ferroviarie, con involucri sospetti....
- si può estendere al mezzo (= nave, unità da diporto) usato dalla persona per giungere sul posto;
- può essere eseguita (o proseguita), se la persona da perquisire vi consente, in Ufficio di polizia (per evidenti esigense di riservatezza).
► Garanzie difensive:
- il difensore ha facoltà di assistervi senza diritto di essere preventivamente avvisato; se l’indagato vuole farsi assistere da un difensore è opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento dell’atto.
► Documentazione e trasmissione:
- La perquisizione sul posto è documentata mediante Verbale che viene consegnato in copia all’interessato e trasmesso, entro 48 ore, al Pubblico Ministero per la convalida (art. 13 Cost.);
- se la perquisizione è stata estesa al mezzo di trasporto e per essa è stato redatto un autonomo Verbale, di questo non è prevista la consegna all’interessato.
- I dati della perquisizione vanno inserite nel CED-SDI.
La disciplina appena esposta si applica, per espresso richiamo dell’art. 4 L. 152/75, anche alle perquisizioni eseguite dai "militari delle FF.AA." (a disposizione dei Prefetti), nell’ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio, per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e, in particolare, all’accertamento dell’eventuale possesso di armi, esplosivi al fine specifico di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità delle popolazioni, la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture.