Cancellazione dei punti dalla Licenza di pesca
Il titolare della Licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti (art. 8 decreto 29 febbraio 2012), presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del D.lgs. n. 4/2012, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
- Per le istanze presentate ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 4/2012[1], il Capo del Compartimento, procede alla verifica attraverso gli Uffici competenti, che, successivamente alla data di commissione dell'ultima infrazione grave, il titolare della licenza:
- nel caso di cui alla lettera a), utilizzi il sistema VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del Giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco;
- nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso la campagna di pesca scientifica per la quale si è offerto volontariamente;
- nel caso di cui alla lettera c), che in qualità di membro di un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto al piano di pesca dell'organizzazione;
- nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad un'attività di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica.
- Per le istanze presentate ai sensi dell’art. 18, comma 4 del D.lgs. n. 4/2012[2], il Capo del Compartimento, procede alla verifica delle richieste condizioni e all'esito delle verifiche, emette, ove ne ricorrano i presupposti, un “provvedimento di cancellazione dei punti”, che provvede a notificare al titolare della licenza di pesca, trasmettendone copia alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ed all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ai fini dell'annotazione sul Registro di iscrizione, dandone comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP).
Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un “provvedimento di diniego” e lo notifica all'interessato.
Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP), ricevuta la comunicazione del “provvedimento” citato, provvede ad aggiornare il “Registro nazionale delle infrazioni”.
Il Centro Controllo Nazionale Pesca provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell'art. 5 comma 3 e cancellati ai sensi dell'art. 8 del decreto 29 febbraio 2012, nonché delle sospensioni delle licenze di pesca con relativo periodo, e delle revoche definitive.
[1] Art. 18, comma 2 D.lgs. n. 4/2012 (Cancellazione Punti). […] Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie;
b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca;
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca;
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
[2] Art. 18, comma 4 (Cancellazione punti). […] Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.