Principio di specialità
Tale principio, di particolare importanza pratico-operativa, prende in esame il concorso apparente di norme amministrative o di norme amministrative e penali, rispetto alla commissione di un fatto illecito
In forza di tale principio, una norma si definisce «speciale» rispetto ad un’altra, quando la prima contiene tutti gli elementi della seconda ed in più possiede qualche elemento di specializzazione. Può capitare che uno stesso fatto sembri regolato da più norme amministrative, ovvero sembri ricadere sotto la previsione di una norma penale e di una norma amministrativa. Si rende allora necessario individuare, nelle varie ipotesi, quale delle due norme debba essere applicata.
► Riprendendo i principi contenuti nell’art. 15 c.p.. il legislatore ha stabilito che:
- quando concorrono più norme amministrative, sia esse statali o non, si applica la disposizione speciale.
- Ad esempio, lo stesso fatto è previsto come illecito amministrativo sia dallo Stato che dalla Regione.
- quando concorrono norme amministrative e norme penali (ambedue statali), si applica la disposizione speciale.
- Ad esempio, lo stesso fatto è previsto sia come reato che come illecito amministrativo.
-
quando concorrono norme amministrative non statali (regionali o delle province autonome) e norme penali (che, come detto, possono derivare solo da leggi dello Stato), si applicano sempre le norme penali. Il motivo è ovvio, infatti, se si seguisse un principio diverso, si riconoscerebbe alle regioni e alle province autonome la facoltà di trasformare in illeciti amministrativi dei fatti previsti come reato, abrogando così di fatto le norme penali nel loro territorio.
Beninteso, il principio di specialità trova applicazione solo nei casi di concorso apparente e non anche nel concorso effettivo, che si ha nel caso di fattispecie che presentano elementi di diversità, ancorché coincidenti in tutto o in parte con riguardo alla condotta del trasgressore. In quest’ultimo caso, troveranno applicazione le rispettive sanzioni.